Il decreto DL 76/2020 art 1, ha dettato una normativa semplificativa per il periodo di emergenza Covid anche in in tema di rotazione negli affidamenti diretti ovvero quelli sotto la soglia dell’art 35.
Ma tale legislazione "emergenziale" non può prescindere dalla rotazione di cui all'art. 36 del codice degli appalti, con conseguente domanda di annullamento del contratto in caso di ricorso da parte del controininteressato potenzialmente leso, e senza che si possa giungere ad una valutazione prognostica negativa sulle capacità degli operatori che andrà valutata solo all'esito della indetta procedura negoziata.
Questi i principi desumibili dalla giurisprudenza amministrativa del 2021 dei Tar (Calabria 531/21, Genova 1052/2021) e del Consiglio di Stato n.2292/2021.
Facciamo il punto sulla rotazione prevista dell'art. 36 del Codice degli Appalti cos' come delineato dalla recente giurisprudenza della giustizia amministrativa.
Secondo il CdS 2292/2021 “La rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente”.
Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata”
A completamento del quadro sopra delineato vi è la precisazione che il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento. (CdS 2655/2020).
All’annullamento della aggiudicazione consegue la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. che rimette al giudice di stabilire se dichiarare inefficace il contratto, “fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
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