La Revisione dell’assegno divorzile
Nel corso del 2024, la Corte di Cassazione ha emesso diverse pronunce riguardanti la revisione dell’assegno divorzile, approfondendo i criteri e le circostanze che possono giustificare una modifica dell’importo stabilito.
Ordinanza n. 18506 dell’8 luglio 2024: La Corte ha sottolineato l’importanza di considerare le rinunce professionali effettuate da un coniuge durante il matrimonio. Tali sacrifici, se motivati da esigenze familiari e concordati tra i coniugi, devono essere valorizzati nella determinazione dell’assegno divorzile, riconoscendo così una funzione compensativa e perequativa all’assegno stesso.
Ordinanza n. 3761 del 12 febbraio 2024: In questo caso, la Corte ha affrontato la questione della convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno. È stato ribadito che una nuova convivenza stabile e duratura può incidere sulla componente assistenziale dell’assegno divorzile, ma non necessariamente su quella compensativa, soprattutto se il coniuge ha sacrificato le proprie prospettive professionali per la famiglia durante il matrimonio.
Ordinanza n. 7650 del 21 marzo 2024: La Corte ha chiarito che i mutamenti giurisprudenziali non costituiscono, di per sé, un motivo sufficiente per la revisione delle condizioni di divorzio. È necessario che intervengano circostanze sopravvenute che alterino significativamente l’assetto economico-patrimoniale stabilito al momento del divorzio. Pertanto, in sede di revisione, il giudice deve limitarsi a valutare l’impatto di tali circostanze senza procedere a una nuova valutazione autonoma dei presupposti dell’assegno.
Queste pronunce evidenziano l’approccio della giurisprudenza nel bilanciare equità e giustizia, considerando sia i sacrifici compiuti durante il matrimonio sia le nuove circostanze sopravvenute, al fine di garantire una corretta determinazione dell’assegno divorzile.
Tali orientamenti seguono ma innovano il solco delineato già dal 2013 dell’ordinanza 8016 secondo cui quanto alla competenza per la revisione dell’assegno divorzile
1. Competenza per territorio:
• La domanda di revisione delle condizioni del divorzio (inclusa la modifica o la revoca dell’assegno divorzile) deve essere presentata al tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio, in base all’articolo 9 della Legge n. 898/1970.
• Tuttavia, nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano cambiato residenza, la competenza può essere spostata al tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto, per garantire un equilibrio tra le parti.
2. Principio di concentrazione processuale:
• La sentenza sottolinea l’importanza di mantenere una concentrazione processuale delle questioni successive al divorzio presso il tribunale originariamente competente, a meno che circostanze particolari (come il cambio di residenza di entrambe le parti) non giustifichino il trasferimento della competenza.
3. Rilevanza delle nuove circostanze:
• La Corte ha inoltre ribadito che la revisione dell’assegno può essere richiesta solo se vi è un mutamento significativo delle condizioni economiche o personali delle parti rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza di divorzio.
In sintesi, la Cassazione n. 8016/2013 conferma che il tribunale originario del divorzio è generalmente competente, ma riconosce eccezioni legate alla residenza delle parti, ribadendo l’importanza di bilanciare equità e accessibilità nel contenzioso.
La Revisione dell’assegno divorzile
Oggi a seguito della riforma cartabia l’assegno divorzile segue il rito del procedimento delineato dagli articoli 473 bis cpc applicabile dal 2024 al posto dell’abrogato 710 cpc.
prima di chiudere si evidenza che la revisione dell’assegno divorzile é possibile ove.
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
che come sancito dalla Cassazione 5619/22 attengono al miglioramento e/o al peggioramento delle condizioni di uno dei due coniugi con la comparazione delle situazioni pregresse senza che il Giudice sia chiamato a rivalutare interamente la posizione assunta dal primo Giudice al momento della concessione della misura ed inoltre deve essere valutata la costituzione della nuova famiglia (cass 11153/2023)
Studio Legale Angelini Lucarelli
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