La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 5 dic 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Con il presente articolo cerchiamo di identificare i requisiti ed i servizi in Farmacia e l'evoluzione che questi hanno subito nel tempo fino ad arrivare ad oggi per definire la c.d. "Farmacia dei Servizi".
In via preliminare va premesso che i requisiti sono oggetto di controllo da parte della ASL a mezzo ispezione ex artt. 111 e 127 TULLS, ovvero a seguito di ispezioni pre apertura, quindi preventive, oppure a seguito di trasferimento, mentre sono sempre oggetto di controllo biennale (ispezioni ordinarie) oppure avvengano a seguito di controlli straordinari, ispezioni straordinarie per opera dei NAS o Ispezione veterinaria o HACCP.
Ricordiamo che l'ispezione è possibile anche su richiesta dell'Ordine dei Farmacisti o della Commissione Ispettiva della ASL o ASP.
Ogni ispezione si conclude con un verbale a cui potranno seguire sanzioni di carattere amministrativo o penale.
Uno dei temi oggetto di indagine ispettiva preliminare è quello della regolarità dei locali, degli spogliatoi e del Laboratorio Galenico. A tal proposito si rinvia alle linee guida delle rispettive ASP.

La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: le altre attività in farmacia
Va ricordato che solo gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse come previsto dall’art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. n. 1706 del 1938, salvo specifiche disposizioni di legge regionale.
La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: infermiere
Attività erogata da infermiere in farmacia è prevista nell'ambito del D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.739, infatti l’infermiere in farmacia può:
- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito
dell’autocontrollo;
- effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo prescritti dai medici;
- svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
- partecipare a iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: Fisioterapista
Attività erogata da fisioterapista in farmacia (D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.741, attività avallata anche dal CdS 111/2021.
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia le seguenti prestazioni professionali:
- definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione e al superamento del bisogno riabilitativo;
- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Farmacia, attività estetica ed altre figure sanitarie:
Altri servizi: Estetica
Il TAR del Lazio con sentenza n. 5036 del 20.5.2013 ha stabilito che una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti.
A tal fine deve essere creata una situazione in cui possa essere rispettata la privacy del cliente e non vi sia intralcio tra l’attività farmaceutica e quella estetica.
In particolare l’apertura di un’attività estetica in farmacia è comunque subordinata al rispetto dei regolamenti comunali, come richiamati dall'art. 7 della legge 1/90, nonché alla presenza dei requisiti igienico sanitari dei locali, alla idoneità delle attrezzature, alla osservanza delle norme in tema di sicurezza ed uso apparati, e quindi alla presentazione di una SCIA al SUAP Comunale.
La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: altre figure, il biologo, il podologo...
Sulla presenza di altre figure sanitarie es. "Podologo" si richiama l'interpretazione estensiva fornita dell'art. 102 comma 1, TULS il quale stabilisce che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
Tale divieto di cumulo però è stato ritenuto circoscritto al carattere soggettivo di colui che svolge l'attività e non all'attività in sé considerata, (Ufficio Legislativo del Ministero della Salute (nota alla FOFI prot. n. 660 di data 8-2-2018 fonte ASP), pertanto si ritiene oggi compatibile in farmacia la sussistenza di altre figure sanitarie non medici né veterinari né prescrittori di farmaci, in quanto “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi …” (Consiglio di Stato, sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021) non in regime di convenzione con il SSN ma a pagamento del privato cittadino.
Tale interpretazione è stata avallata anche in occasione della precisazione sul divieto di cumulo soggettivo tra farmacista e biologo nutrizionista, nota Ministero della Sanità del 9 Marzo 2021 su richiesta di Fofi;
Infatti sebbene vi sia il divieto di cumulo soggettivo tra la figura del farmacista e quella di biologo nutriziaionlista in applicazione dell’art. 2 dell’R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 secondo cui «il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccetto l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie, dalla interpretazione sul cumulo soggettivo comunicata da Fofi ed emessa dal Ministero della Sanità è consentito al biologo, abilitato e iscritto al relativo ordine, svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie, (Parere Sanità 08.02.18)
così come NON è esclusa la presenza di "altri sanitari" presso la farmacia fatta eccezione per i medici (CdS 3357/2017 e Prot. Ministero della Salute 7053 del 09.03.2021 Sanità)
Le attività sopra descritte possono essere soggetti a Leggi Regionali e Regolamenti Comunali che impongono nel caso di professioni sanitarie quali ad esempio i Podologi, la richiesta di autorizzazione alla ASL competente (Legge Regionale) ed il rispetto dei requisiti già imposti dalla normativa locale.
Le leggi regionali applicate dalle rispettive ASL o ASP prevedono poi la richiesta di autorizzazione nonché le modalità operative per la presentazione della richiesta di autorizzazione, elementi soggetti ad ispezione e controllo da parte dei NAS e della stessa ASL.
Avv. Aldo Lucarelli
La presente non costituisce consulenza né raccomandazione ma è una raccolta ed una interpretazione della normativa che può subire deroghe o modifiche, verificare presso la propria ASL o ASP competente.
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