La croce verde della farmacia e le violazioni
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 apr
- Tempo di lettura: 3 min
Parliamo di Croce Verde della #farmacia e dei possibili profili di violazioni in tema di Croce Verde
Quale ruolo ha il Comune in tema di Croce Verde?
Con riferimento al primo aspetto, l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, prevede testualmente che «al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere».
La norma contempla, pertanto, il diritto di utilizzo della insegna in esame soltanto alle farmacie.
Ne consegue che è illegittimo l’utilizzo della medesima insegna da parte delle parafarmacie.
Accertata l’illegittimità dell’impiego sopra descritto, occorre stabilire se il Comune ha l’obbligo di ordinarne la rimozione.
A tale proposito, deve ritenersi che l’ente comunale abbia l’obbligo di vietare tale impiego e dunque di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio della relativa attività sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari.
Leggi pure
Ne consegue che il Comune ha il dovere di iniziare e concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge. Nella specie, decorrendo il dies a quo dall’emanazione della legge che impone in maniera chiara l’obbligo di non impiegare l’insegna in esame, deve ritenersi che il termine massimo previsto dalla legge n. 241 del 1990 sia scaduto e, pertanto, l’amministrazione si trovi in una situazione di inadempimento.
É possibile quindi segnalare la violazione al Comune ed all’Ordine dei Farmacisti. Ed il Comune in tema di procedimento amministrativo sarà tenuto a rispettare i termini della legge 241/1990 e sopportare le conseguenze amministrative in caso di silenzio inadempimento.
Sul punto leggi pure
Occorre a questo punto stabilire se al contenuto minimo dell’accertamento giudiziale nel rito speciale avverso il silenzio, rappresentato dalla verifica circa la violazione del dovere di provvedere, possa, nella specie, seguire anche il sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa azionata,
in sintesi accertato il Silenzio del Comune, quali sono i poteri del Tar?
L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che «il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione».

Come è noto questa norma disciplina l’azione di adempimento nel processo avverso il silenzio, che consente al privato di ottenere un sentenza di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto.
La disposizione in esame condiziona, per evitare indebite ingerenze del giudice in valutazioni di esclusiva spettanza dell’amministrazione, il legittimo esercizio dell’azione in esame alla ricorrenza di due alternativi presupposti, costituiti dalla sussistenza di un potere vincolato ovvero di un potere che, pur essendo nel complesso discrezionale, si connoti per avere, nella specie, l’amministrazione procedente espresso il proprio giudizio valutativo residuando soltanto, in mancanza di adempimenti istruttori complessi da effettuare, lo svolgimento di attività regolamentate, in tutti i suoi aspetti, dalla legge.
Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che il potere comunale sia vincolato, dovendo l’amministrazione limitare il proprio accertamento alla verifica dell’impiego da parte della controinteressata dell’insegna in esame.
Ne consegue che il contenuto della decisione si estende anche all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata. Tar Catanzaro 2011 n. 900
In conclusione il Tar potrà condannare il Comune a concludere il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di rimozione della Croce verde impiegata dalla parte responsabile.
Prima di chiudere segnaliamo l’orientamento di alcuni ordini professionali in tema di non conformità di croci verdi recanti banner interni con messaggi pubblicitari e ciò in quanto difformi dallo scopo di cui alla croce verde per come individuata dall’art 5 della richiamata normativa. Sul tema aspettiamo un orientamento univoco.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
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