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Tutela contro la violazione del proprio nome commerciale, l'azione inibitoria

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli

Nel caso in cui un'azienda o un imprenditore subisca la violazione dell'uso di un proprio marchio o del nome commerciale in una determinata zona, la tutela è rappresentata dall'azione inibitoria, ovvero una azione chiesta al Tribunale al fine di "bloccare" quindi inibire l'uso del marchio o della dizione commerciale abusivamente perpetrata da un concorrente.


La caratteristica dell'azione inibitoria risiede nel fatto che questa è una azione "tipica" prevista dall'art. 131 del codice della proprietà intellettuale il quale la prevede come azione provvisoria, quindi riferita ad un successivo giudizio che dopo la sua proposizione deve essere avviato nel merito per comprendere chi ha ragione e chi ha torto tra colui che ritiene di essere "violato" chi ha effettuato tale azione.


Mentre il procedimento di "inibitoria" è quindi veloce e cautelare, quello di merito è un procedimento ben piu' complesso ed articolato.

Sussiste quindi un annoso quesito, l'azione inibitoria come procedimento cautelare è sempre subordinato ad un successivo passaggio di merito?

Per rispondere a tale domanda che porta con sé la durata della procedura, potenzialmente alla durata di anni è necessario scendere nel tecnico e differenziare tra le azioni previste nel codice della proprietà industriale, quindi tra le azioni tipiche e quelle invece generali anticipatorie di pronuncia, previste dall'art. 132 comma 4 del Codice della Proprietà Industriale.


L’Inibitoria ed i procedimenti cautelari sono sempre vincolati ad un successivo giudizio di merito?

In tema di diritto d’autore i procedimenti provvisori assumono un ruolo centrale per la tutela delle violazioni, si pensi alla richiesta di inibitoria così come gli altri procedimenti cautelari.

Tali procedimenti però sono subordinati dopo una fase d’urgenza ad un vero e proprio processo di merito.


Tale regola vale per la domanda di inibitoria ma vale anche per tutti i procedimenti anticipatori della disposizione richiesta?

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.


L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale ai sensi dell'art 131 cpi

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.


L’inibitoria nel diritto d’autore ed il problema del processo di merito
L’inibitoria nel diritto d’autore ed il problema del processo di merito
Cosa accade al procedimento di inibitoria una volta conclusa la fase cautelare d'urgenza?

Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine indicato ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare di inibitoria perde la sua efficacia ai sensi dell'art 132 cpi


Ma tale decadenza dell’efficacia vale anche per i tutti procedimenti urgenti non inibitori emessi ai ai sensi dell’art 700 cpc?

Sembra di no in quanto le disposizioni di decadenza non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può ma non deve iniziare il giudizio di merito, ai sensi dell'art 132 comma 4 del codice della proprietà industriale.


Secondo il codice della proprietà intellettuale (artt. 131 e 132 D.lgs 30/2005) mentre i procedimenti inibitori hanno una efficienza provvisoria subordinata al successivo procedimento di merito, i procedimenti 700 cpc quali processi anticipatori sono già di per sé idonei ad anticipare la sentenza di merito, risultando quindi svincolati da un successivo giudizio di merito. (Corte App Roma 5748/2022).


Di tale ricostruzione e della relativa compatibilità o violazione con il diritto dell’Unione Europea o (articolo 9 punto 5 direttiva 2004/48 CE) non né convinta la Cassazione che con l’ordinanza 3332/2025 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europa.

Possiamo quindi concludere affermando che l'inibitoria è la risposta alla domanda dell'imprenditore che si ritiene violato nel proprio diritto d'autore/proprietà intellettuale/industriale.

Tale procedura tuttavia allo stato attuale appare sempre subordinata ad una successiva fase di "merito" che invece non sempre è prevista per tutti quei procedimenti atipici previsti dall'art. 132 comma 4 del codice della proprietà industriale e che quali provvedimenti "anticipatori" appaino già di per sé risolutivi, con vantaggi in termini di tempo e costi.


La scelta del tipo di provvedimento da richiedere nelle procedure del diritto d'autore e tutela della proprietà industriale avrà un impatto dirimente almeno fintanto che la Corte di Cassazione abbia risolto il dubbio interpretativo sulla corretta applicazione della direttiva Europea 2004/48 articolo 9 in relazione al diritto interno Italiano.



Avv Aldo Lucarelli

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