Ci è stato posto un quesito che riguarda l'imposizione fiscale di una associazione di che abbia deciso di non ricorrere al meccanismo societario nella gestione di una farmacia, forse piu' un caso di scuola che un evento reale, che tuttavia ci offre lo spunto per valutare:
1) la fiscalità
2) le responsabilità
3) i profili processuali in caso di accertamento.
Ove l'associazione infatti svolta attività commerciale in via prevalente sarà considerata ai fini fiscali un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie compreso il bilancio di esercizio, il tutto per il periodo di imposta.
E' il caso di una associazione di farmacisti o di infermieri.
Sebbene a nostro avviso tale modello non si adatti al modello di gestione della farmacia, molto piu' spesso pacificamente gestita nelle forme della SNC (società in nome collettivo col vantaggio della posizione paritaria dei soci), o di SaS, (società in accomandita semplice utile per rendere i soci accomandanti ed accomandatari su piani di responsabilità differenti) o Srl, (modello prescelto con suddivisione del capitale in quote e governo gestito volendo in un Consiglio di Amministrazione) in linea di principio non può escludersi che l'associazione in sé non possa gestire l'attività, sebbene abbiamo visto tale modello applicato ad attività come infermieri professionali o attività ove prevalga l'attività personale.
L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali
Fatta tale disamina per rispondere al quesito possiamo precisare che la norma di legge relativa alla fiscalità della associazioni è prevista nell'art. 5 del TUIR, ai sensi del quale;
“I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
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Ma attenzione che ai fini delle imposte sui redditi:
Ed in particolare per quel che ci interessa le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura circa la ripartizione delle quote, da cui quindi scaturisce l'imposizione fiscale, essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
Il caso ci è stato proposto in quanto la nostra associazione avrebbe ricevuto un accertamento fiscale, poi modificato e rettificata in corso di esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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Quale è la responsabilità fiscale dell'associazione di farmacisti?
Ed ecco quindi cosa dire in caso di “autotutela” sostitutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate?
L’autotutela sostitutiva è ammessa per sanare vizi formali dell’atto (ad esempio, il difetto di sottoscrizione, l’omessa indicazione dell’aliquota o il vizio di notifica), mentre non è concessa nel casoin cui riguardi questioni di merito (ad esempio la determinazione dell’imponibile o l’identificazione dei soggettipassivi).
Le condizioni di applicabilità dell’autotute asostitutiva quindi sono:
la presenza di vizi formali nell’atto sostituito;
il rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento;
il rispetto di quanto statuito dall’eventuale giudicato formatosi;
l’annullamento del precedente atto impositivo (Cass. n.21719/2011).
Quindi quali sono le parti del processo in caso di opposizione all'accertamento a carico dell'associazione?
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Un importante riflesso dell'associazione si ha in ambito processuale ove si verifichi la necessità di una impugnativa dinanzi alla Commissione Tributaria in caso di accertamento.
Ed infatti secondo la Cass. 10168/2020 è principio consolidato (Cass. 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815);
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Possiamo concludere che l'associazione vive di vita “congiunta”, ogni associato avrà una propria responsabilità che però sarà complessivamente valutata ai fini fiscali a meno che non risulti diversamente da un atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Avv. Aldo Lucarelli
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