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L'associazione di farmacisti nel concorso


Come si qualifica l'associazione di farmacisti del concorso farmacie?

L'associazione deve ritenersi a tempo determinato o a tempo indeterminato?

È possibile recedere dall'associazione contro il volere degli altri associati?

In tema di associazione (di farmacisti da concorso straordinario) per le caratteristiche imposte dalla lex specialis ovvero il bando di concorso, appare applicabile l'articolo 24 comma 2 del codice civile ad avviso del quale :


L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Il punto della questione è se l'associazione per la partecipazione al concorso straordinario farmacie debba essere considerata a tempo determinato o meno.


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Ad avviso di chi scrive l'associazione di farmacisti per il concorso straordinario farmacie deve considerarsi a tempo determinato, in quanto la scadenza della stessa associazione è data de relato dalla durata del concorso, ovvero 6 anni dalla formazione della graduatoria relativa alla durata stabilita dalla legge per gli interpelli in ciascuna regione. Durata imposta dalla legge del 2017.


Altro elemento per considerare l'associazione di farmacisti a tempo determinato è data dal bando per il quale gli associati per poter aprire la propria farmacia hanno dovuto costituire una società rendendo quindi l'associazione in una società (quasi sempre) di capitali.


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per tali due dati derivanti dalla legge e dal bando, chi scrive ritiene che l'associazione di farmacisti debba essere considerata per un determinato scopo (il concorso) ed a tempo determinato.



se tale è lassociazione va da se che sia applicabile la giurisprudenza in tema di recesso dalle associazioni non riconosciute a tempo determinato e quindi secondo risalente giurisprudenza sul tema che si ritiene pertinente al caso di specie,


l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa,


si pensi proprio al fine iniziale rappresentato dalla partecipazione al concorso straordinario farmacie con lo scopo di sommare i punteggi,

con il conseguente obbligo di soggiacere alle regole del suo ordinamento interno, comporta — come espressione del libero estrinsecarsi dell’autonomia privata in ragione dell’espressa previsione dell’art. 24, comma 2, c.c., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, che consente l’assunzione da parte dell’associato dell’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato -rappresentato dalla durata del concorso - e l’assoggettamento dell’aderente associato alle regole nel loro complesso del concorso e può legittimamente comportare — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà [ positiva] di associazione, dall’art. 18 Cost. — il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell’efficacia dall’atto di recesso dell’associato e quindi la permanenza dell’associato nell’associazione per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi [ e non solo di quelli di natura finanziaria ]


anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell’associato dagli scopi e dalle modalità operative dell’associazione.

L'associazione di farmacisti
Rimane però salva la facoltà di recesso

per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all’associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza [ associazioni su base ideologica, politica o religiosa ] — allorché l’associato dissenta dalle finalità dell’associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto [costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost. ] di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari. Cass 4244/1997.


Ecco quindi che il recesso non sarà libero vieppiu che lo stesso può ritenersi fonte di pregiudizio per gli altri associati che sono pregiudicati dalla perdita del punteggio e quindi della sede in fase di assegnazione. Elemento questo che si dissolve passati tre anni dall'apertura della sede con la possibilità per i soci di cedere le proprie quote.


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Studio Legale Angelini Lucarelli

Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli









Note frutto di opinioni personali dell'autore


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