L'annullamento dell'autorizzazione così come l'annullamento di un atto amministrativo che attribuisca vantaggi economici al privato, ad esempio l'autorizzazione per il vincitore di concorso ad aprire una farmacia, così come ogni determina autorizzativa che attribuisca vantaggi economici anche in ambito sanitario è possibile entro un lasso temporale di 12 mesi dopo il rilascio ove vengano accertati vizi o incompetenze.
E' infatti previsto che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. mentre non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Come già rilevato dal Tar Sicilia in un caso analogo, sempre in relazione ad un’azione di annullamento di una determina di autorizzazione l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241/1990 di un provvedimento ritenuto illegittimo da parte della stessa Autorità, che lo ha emanato, deve intervenire entro “un termine ragionevole”, che non può essere superiore a dodici mesi (fino alla novella del 29.07.2021 a diciotto mesi) l’adozione dell’atto da caducare.
Ove l'amministrazione intraprenda l'annullamento oltre il termine dei 12 mesi è necessario che ricorrano alcune condizioni specifiche, pena l'illegittimità dell'annullamento.
La fattispecie dell'annullamento oltre i 12 mesi quindi derogatoria, prevista dal comma 2 bis dell’art. 21 novies cit., prevede che i provvedimenti amministrativi possono essere annullati eccezionalmente oltre il predetto termine qualora siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti oppure di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
Invero secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 21 novies, legge n. 241/1990 deve essere interpretato nel senso che il superamento del rigido termine, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento da annullare, sia il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive) accertata in modo definitivo in sede di giurisdizione ordinaria; b) oppure quando l’acclarata erroneità dei presupposti non sia comunque imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, piuttosto al dolo (equiparato, di solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte istante.
In tale seconda ipotesi non essendo ragionevole pretendere dall’incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione dell’iniziativa di autotutela, si deve fare riferimento esclusivamente a un parametro di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 27 giugno 2018, n. 3940).
Sotto altro profilo è stato pure chiarito che
“il provvedimento di autotutela decisoria deve in motivazione dare compiutamente atto delle false rappresentazioni della realtà che hanno influito in modo determinante sui provvedimenti che ora vengono ritenuti illegittimi fin dall’origine. (…) In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare” (v. ex multis Consiglio Stato, Sez. VI, sentenza 15 marzo 2021 n. 2207, nonché C.G.A.R.S., 3 agosto 2022, n. 911).
Quindi sarà soggetta ad annullamento anche oltre il termine dei 12 mesi l'autorizzazione o il permesso rilasciato sulla base di informazioni false fornite dall'interessato che abbiano sviato l'amministrazione
Ed invece come evidenziato dal Tar Sicilia 2378/24 ove l'amministrazione abbia rilevato una semplice imperfezione della documentazione alla quale si sarebbe potuto tuttavia ovviare agevolmente mediante la richiesta agli interessati di integrazioni e di chiarimenti, nell’esercizio diligente dei poteri istruttori da parte del responsabile del procedimento non si verterà in tema di rappresentazioni false e quindi non sarà legittimo l'annullamento operato dall'amministrazione oltre il termine ordinario dei 12 mesi.
Quindi ove manchi la prova (incombente sull’Autorità amministrativa) che le inesattezze della domanda e le lacune dell’apparato a corredo della stessa (quantunque realizzate in violazione ai doveri di buona fede e correttezza dei privati nei rapporti con la P.A.), fossero di per sé idonee a trarre in errore l’Amministrazione non sarà ammissibile un annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario oggi ridotto a 12 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio assenso.
Va comunque precisato prima di chiudere la disamina che è sempre fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
avv. Aldo Lucarelli
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