Per la Cassazione la risposta è affermativa ma vediamo il perché.
Va preliminarmente osservato che nel nostro ordinamento esiste un consolidato principio di diritto secondo cui il garante non può opporre al creditore, ad esempio una Banca, la nullità del patto relativo al rapporto fondamentale garantito, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa.
Fatta tale premessa bisogna però considerare che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (vedi Cass. n. 371 del 10/01/2018; Cass. S.U. 3947/2010).
Il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che, ove non ricorrano le particolare/ condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 cod. civ. (Cass. S.U. n. 21095/2004), la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga dell'art. 1283 cod.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico.
Quindi l'anatocismo non è generalmente vietato ma lo diventa ove non vengano rispettate le regole imposte dagli articoli 1283 e 1284 e per l'attività bancaria dall'art. 120 T.U.B., alle condizioni previste dall'art. 2 comma 2° delibera CICR 9 febbraio 2000 (medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori).
Occorre, infatti, esaminare, in concreto, nel testo contrattuale se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B, essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa.
Da quanto sopra ne consegue che ove il cliente correntista alleghi l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante.
In conclusione quindi anche il garante potrà eccepire alla Banca la violazione delle norme in tema di anatocismo.
L'anatocismo nel conto corrente può essere sollevato anche dal Garante?
Si poiché la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante.
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