Gli interessi economici del farmacista titolare di sede, così come quello di associati titolari di sede, non possono andare a nuocere sul servizio pubblico, il quale ha come scopo primario quello della distribuzione capillare dei farmaci, in ossequio al principio ispiratore del Concorso Straordinario Farmacie, su cui è stato già scritto molto.
Ed infatti abbiamo già rinvenuto pronunce del Consiglio di Stato in cui si evidenziava che l'interesse della distribuzione dei farmaci, unito al secondario interesse di dare una spinta ai giovani e meno titolati farmacisti, ha permesso l'istituzione di un maggior numero di farmacie in rapporto alla popolazione, anche a scapito della tutela delle esperienze sul campo da parte di farmaci direttori con molti anni di servizio. (Da cui è nato la disputa sulla sommatoria algebrica delle esperienze professionali in ambito concorsuale).
Ora rimane da comprendere SE l'interesse economico anche delle nuove farmacie istituite su base demografica/concorsuale possa scontrarsi con la richiesta dell'amministrazione pubblica (Comune) che ritiene doveroso un supplemento in tema di distribuzione di farmaci;
Si tratta di quei comuni di piccole dimensioni che però hanno una morfologia territoriale discontinua e con problematiche di viabilità.
Si pensi a Comuni poco abitati ma molto estesi, oppure a Comuni suddivisi in centro storico e zona nuova a valle, o ancora Comuni attraversati da importanti arterie stradali che dividono il territorio.
In tali casi stiamo assistendo a richieste delle amministrazioni, che sebbene siano ben consapevoli dei limiti normativi in tema di rapporto farmacie/abitanti (3.300/1), e ben consapevoli delle limitazioni legali in tema di servizi supplementari come dispensari, o farmacie succursali, richiedono alle Regioni l'istituzioni di sedi aggiuntive su base topografica, quindi in deroga, e sul presupposto della difficoltà di raggiungimento delle sedi "ordinarie" da parte della popolazione.
Ove venga concessa o ammessa l'istituzione di una sede di farmacia in deroga, o disposta l'apertura e/o il mantenimento di un presidio ancillare (armadietto/dispensario/farmacia succursale/proiezione di farmacia etc), è possibile per i titolari farmacia ordinarie reagire?
E' quindi tutelabile l'interesse del farmacista titolare già insediato?
Sul punto, peraltro lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati è destinato ad essere sacrificato quando si persegue un interesse pubblico e si persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico o un maggior servizio territoriale con il criterio topografico;
L’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico. (Cons. St., sez. III, 11 giugno 2019, n. 3901, Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475).
Anche se in riferimento alle problematiche connesse con il numero di abitanti della “zona” delle farmacie istituite si afferma che in tale materia lo scopo della norma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire
l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al
titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello»
Ecco quindi che numerose pronunce della giustizia amministrativa giungano alla conclusione di voler sacrificare l'interesse economico del singolo ed il profilo concorrenziale in favore di una capillare distribuzione dei farmaci e della proliferazione di quella nuova tipologia di Farmacia dei servizi sempre piu' vicina al cittadino.
Non mancano però pronunce di senso opposto, come quella che abbiamo analizzato in altro articolo, in cui il TAR abbia tutelato le scelte "restrittive" della Commissione farmacie, in tema di garanzia sulla distanza tra esercizi, tramite l'apposizione di regole ferree volte a limitare il trasferimento nel rispetto della pianta organica, in favore stavolta, della capacità economica degli esercizi.
Sono forze opposte che si scontrano... ognuna portatrice di legittimi interessi o di interessi soggettivi.. come quelli patrimoniali. Attendiamo gli sviluppi.
(Cons. St., sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1659).
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