il trasferimento di una farmacia è argomento spinoso che genera spesso conflittualità con i titolari di esercizi adiacenti il "perimetro" di azione della farmacia esistente. #farmacia
Le legge di riferimento è chiara, prescrive infatti che chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la legge non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, essendo previsto quale unico requisito la distanza dei 200 metri,
Né una motivazione addizionale puo' essere richiesta oltre i pareri (non vincolanti di cui abbiamo già parlato) resi da parte della Asl di riferimento e dell'ordine dei farmacisti. Addirittura il Tar ha precisato in un recente arresto che il Comune non è nemmeno tenuto ad effettuare in proprio le misurazioni, essendo sufficienti i rilievi - veritieri - del privato che ha provveduto ad effettuare l'istanza.
Il trasferimento della sede è svincolato quindi da obblighi motivazionali particolarmente complessi che NON gravano sull'ente comunale.
E per le farmacie soprannumerarie?
Fatta salva la procedura concorsuale del concorso straordinario, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarieper decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, il tutto attenzione sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
E' solo il caso di precisare che la sede soprannumeraria non puo' essere soppressa ove sussista un gestore attivo.
Le Regioni avviano procedure per effettuare, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze, il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti.
Ove tali graduatorie vadano deserte per mancanza di domande "interne" di trasferimento, le stesse saranno assegnate mediante procedura regionale di concorso ordinario;
Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli
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