Dispensario.. .. abbiamo affrontato diverse volte l‘argomento, il dispensario è diventato il punto di scontro dei neo titolari di farmacia che abbiano scelto una nuova sede, lì dove invece per anni imperava la sede comunale o principale con un dispensario, soprattutto nelle zone di circa 1000 utenti e nelle zone con affluenze stagionali a causa del turismo.
... altro punto riguarda la liquidazione della sede pre esistente, ma su questo se ne parlerà in altro approfondimento, senza tralasciare il ruolo della determina regionale nella quantificazione..
…
quindi che fine fa il vecchio dispensario farmaceutico?
chiude!
Questa la sintesi a cui giunge il Consiglio di Stato nella pronuncia 2240/2021
approfondiamo l’argomento.. se invece hai fretta ed hai un quesito contattaci.
Dispensario “il dispensario costituisce una presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacia, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che - diversamente da quest'ultimo - risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale, finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958; n. 521/2015 e 749/2015)”.
E’, dunque, dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. (CdS 2240/21)
Precisa il Consiglio di Stato:
Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante.
e quanto all’istituzione del dispensario?
Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205).
Presupposti per l'istituzione del dispensario sono:
a) la previsione in pianta organica della farmacia privata o pubblica;
b) la mancata apertura della farmacia prevista in pianta.
Il trasferimento del dispensario farmaceutico
ed in relazione alle nuove sedi cosa accade al perimetro del dispensario?
Risulta fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti;
Quindi:
Ed, invero, deve ritenersi che l'istituzione del dispensario sia giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire “l'assistenza farmaceutica minima” alla popolazione di una determinata zona.
Il trasferimento del dispensario farmaceutico
Farmacia e Dispensario:
La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario;
Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”.
L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve, viceversa, ritenersi atipico ed eccezionale (cfr. Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205). I
Cosa accade in caso di cessione della farmacia? E' possibile trasferire unitamente alla farmacia anche il dispensario gestito stagionalmente?
Per rispondere a tale ultimo quesito sul dispensario stagionale e l'azienda farmacia ci viene chiesto se è legittima quindi la tesi per cui il dispensario stagionale costituisca un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali e suscettibile di circolare inter privatos come un qualsiasi bene.
Addurrebbe nello specifico il nostro lettore che con l'atto di compravendita della farmacia il neo titolare subentrerebbe nella titolarità del dispensario farmaceutico stagionale con la precisazione che l’ordinanza amministrativa di concessione avrebbe avuto validità sempre che fossero continuate a sussistere tutte le condizioni indicate nell’ordinanza stessa.
Non si può condividere tale impostazione, ed infatti la tesi è fallace e non può trovare adesione: vanno tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione inter privatos nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità.
Ed infatti in un’ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112; id., 6 febbraio 2004, n. 2240).
Trattandosi di dispensario stagionale, come già osservato, l’affidamento ha valenza temporanea e va incontro ad autonomo rinnovo anno per anno, sicché la cessione inter vivos dispiega limitato rilievo entro i limiti di efficacia degli affidamenti dell’epoca.
Non può, di contro, vincolare in alcun modo l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni, per le quali si attivano nuovi titoli concessori. CdS 558.24
Il trasferimento del dispensario farmaceutico
Conclusioni
Nel nuovo assetto normativo, tanto a livello di disciplina nazionale che a livello di disciplina regionale, i principi sopra enunciati non patiscono eccezione dovendo i vecchi dispensari rimanere assorbiti nell’implementazione della pianificazione comunale e nei relativi sviluppi attuativi nel caso di dispensari ordinari immessi in zone successivamente coperte dalle nuove sedi a concorso, mentre per quel che concerne i dispensari stagionali, saranno i requisiti "temporanei" nei territori con meno di 12.500 abitanti a dettare i criteri per la sopravvivenza degli stessi, non potendo agganciare la sussistenza di un dispensario farmaceutico nemmeno all'ipotesi di diritto acqusito dal titolare della sede in caso di cessione della farmacia per atto di compravendita.
per ogni esigenza non esitare a
Avv. Aldo Lucarelli
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