Azienda, concorrenza sleale, dipendente infedele, patto di riservatezza o patto di non concorrenza? La tutela del segreto aziendale. Cerchiamo di fare chiarezza.
Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali
Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. (art. 98 cpi).
Come tutelare i segreti commerciali?
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
La rivelazione dei segreti commerciali è concorrenza sleale?
Le due discipline si incrociano ma non si fondono. Il segreto commerciale è tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (art. 98 e segg. ) mentre la concorrenza sleale intesa come “storno di clientela e pratiche commerciali scorrette” è tutelata dal codice civile 2598 cc e è focalizzata non sul segreto in sé bensì sulla concorrenza ed il mercato.
Attenzione che la tutela della segretezza impone la necessità di individuare quale siano le informazioni segrete e se costituiscono un “know how” acquisito dall'azienda deve essere anche indicato per essere oggetto di tutela. (Cass. 37362/19).
Per la concorrenza sleale invece andrà individuata quale sia la condotta posta in essere dal responsabile per la quale si chiede la tutela... storno e sviamento di cliente, confusione tra prodotti a seguito di imitazione, discredito... etc (art. 2598 cc)
Leggi pure:
Il patto di riservatezza o di non divulgazione
E' un patto concretizzato in un contratto atipico con cui si vincola il dipendente a non divulgare – dopo la conclusione del rapporto – per dati ed informazioni ritenute confidenziali, documenti finanziari, lista clienti e documenti. Il patto di non divulgazione ha una sua funzione dopo la cessazione del rapporto in quanto durante il rapporto di lavoro vige il generale principio di fedeltà secondo l'art. 2105 del codice civile.
E' importante individuare quale siano le informazioni da non divulgare, la durata del patto che può essere anche indeterminata e la “penale” in caso di divulgazione.
Il patto di riservatezza non deve essere confuso con le altre discipline a cui impropriamente si accosta ad esempio con il “patto di non concorrenza” e con le tutele sopra individuate in tema di protezione del know how, proprietà industriale e concorrenza sleale.
Il Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è un accordo con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del contratto, esso è nullo e non risulta da atto scritto, e se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata di cinque anni. (art. 2125 cc.)
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La tutela del segreto commerciale rivelato da terzi
Prima di chiudere la disamina precisiamo che in tema di “segreto commerciale” oggi è ammessa un'ampia tutela soggetta tuttavia al termine di 5 anni ed estensibile anche in caso di
- L'acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali di cui quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente.
La violazione del segreto commerciale riferito alle merci
La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.
Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
La tutela del “segreto commerciale” si spinge anche nella fase processuale
in quanto il il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.
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Avv. Aldo Lucarelli
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