Oggi sussiste piena parità tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, chiamati impropriamente "illegittimi". Il punto di partenza legale è presente nella carta costituzionale, che nell'art. 30 testualmente: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, alla nascita, oppure in epoca successiva, con dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile, ma è sufficiente anche una forma meno solenne contenuta in un testamento o in un atto pubblico.
Legittimati a riconoscere il figlio sono il padre dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso, e cio' al fine di tutelare la volontà del ragazzo che ha già maturato una propria identità, mentre il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Attenzione che il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, può ricorrere al giudice competente il quale deciderà con sentenza che terrà luogo del consenso mancante; se invece viene proposta opposizione dal genitore dissenziente , il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.
Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore, oltre che al suo cognome, ed ai diritti ad egli spettanti ex lege, come ad esempio il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, oltre che mantenere rapporti significativi con i parenti.
E' solo il caso di evidenziare che il codice prescrive espressamente che il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e che l'educazione impartita dai genitori dovrà tener conto del rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
Legale Oggi
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