Ci viene chiesto se una area prevista come Verde Pubblico Attrezzato possa essere utilizzata come parcheggio per la vicina sede di farmacia e se la farmacia possa ottenere una autorizzazione per il parcheggio dei clienti in vista del servizio farmaci.
La risposta è negativa per quanto attiene al verde pubblico da adibire a parcheggio ed è invece positiva per quanto attiene a stalli temporanei per i clienti della farmacia
Al riguardo ci si limita a richiamare il consolidato – CdS 2769/15 – indirizzo secondo cui in materia urbanistica costituiscono vincoli soggetti a decadenza solo quelli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificazione, e che dunque svuotino il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio.
Il parcheggio clienti Farmacia
Il verde pubblico attrezzato come vincolo che non scade
Tali non sono, tra gli altri, le previsioni di un piano regolatore che destinano un’area a verde pubblico attrezzato, trattandosi di vincoli conformativi della proprietà, in quanto inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, che incidono su una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui questi ricadono (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2432;id., IV, 23 aprile 2013, n. 2254; id., IV, 29 novembre 2012, n. 6094).
Neppure può essere condivisa la tesi della richiesta secondo cui, anche ad ammettere la persistenza del richiamato vincolo conformativo, sarebbe comunque consentita la realizzazione, nell’ambito di aree destinate a ‘verde attrezzato’, di rampe destinate all’accesso a parcheggi interrati.
Il parcheggio clienti Farmacia
La giurisprudenza del Consiglio ha già risolto favorevolmente la questione relativa alla possibilità di far coesistere la destinazione a verde pubblico di un’area con quella di realizzarvi nel sottosuolo parcheggi pertinenziali (in tal senso, Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2006, n. 6256).
Nell’occasione, la richiamata coesistenza è stata ammessa stante l’evidente inidoneità della destinazione a parcheggio del sottosuolo a sottrarre l’area sovrastante alle sue finalità di interesse pubblico.
Ma è altresì evidente che – per le medesime ragioni – la richiamata compatibilità resti ammessa solo a condizione che la realizzazione dei parcheggi interrati non sottragga né in tutto, né in parte aree tipicamente destinate, sul soprasuolo, a verde attrezzato.
Il verde pubblico quindi non potrà essere sacrificato a vantaggio di un parcheggio.
Diverso invece è il discorso per stalli di sosta temporanea autorizzati dal Comune al fine di garantire l'accesso al servizio farmaci, servizio che per sua natura ha connotati di interesse pubblico e non riferibile al solo interesse del Farmacista.
Tale stallo per sosta sarà delimitata da cartellonistica speciale ed autorizzata dal Sindaco del Comune con ordinanza e deve riportare quale motivazione un preminente interesse pubblico. (Ministero dei trasporti 5014/2011).
Avv Aldo Lucarelli
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