Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare
- Avv Aldo Lucarelli
- 11 ore fa
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Va precisato che l’attività di farmacia è oggetto di una professione liberale, e come tale può essere svolta solo da un professionista abilitato. In particolare, per esercitare l’attività di impresa di farmacia privata, il farmacista abilitato deve dotarsi di un apposito titolo concessorio emesso dalla Pubblica amministrazione sia a seguito di concorso farmacie che di normale abilitazione e successivo acquisto della farmacia.
Le domande che vengono poste sono le seguenti:
quale è la sorte del farmacista imprenditore in caso di fallimento della parte "aziendale" ?
Vi è interferenza tra la disciplina della legge sulle farmacie e la disciplina fallimentare?
L’imprenditore che eserciti, in forma individuale o societaria, attività di farmacia privata, in quanto attività imprenditoriale, consistente in gran parte nella vendita al pubblico di prodotti, medicali e non, può, secondo le regole generali, essere sottoposto a fallimento ove versi in stato di insolvenza.
I due piani, dello svolgimento dell’attività imprenditoriale e della abilitazione amministrativa, sono correlati ma al contempo autonomi,
nel senso che la farmacia consta di una attività imprenditoriale, che può essere svolta da imprenditore individuale o, a seguito delle modifiche normative introdotte per attuare le regole sulla concorrenza, apportate, da ultimo, dalla L. n. 124 del 2017, anche in forma societaria, ed anche da parte di società di capitali (nel qual caso si potrebbe verificare la divaricazione tra la figura del direttore responsabile, anche non socio, che deve essere un farmacista abilitato, ed i soci, che possono anche non essere farmacisti). Essa svolge al contempo un pubblico servizio.
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Da questa duplice natura discende che, da un lato, l’imprenditore (nel caso in esame, imprenditore individuale) in quanto tale ben può incorrere nel fallimento, e dall’altro, al contempo esistono ed operano regole (in particolare, dettate dalla L. n. 362 del 1991, recante Norme di riordino del settore farmaceutico) a totale degli utenti del servizio, che li garantiscono affinchè esso non si interrompa, essendo prevista, in tutti i casi tassativi di impedimento temporaneo, la possibilità di procedere alla nomina di un sostituto, nonchè, per le ipotesi di sospensione del farmacista dall’albo professionale, rimedi atti a garantire la prosecuzione del servizio, quali la nomina di un commissario.
Quindi la declaratoria di fallimento del farmacista quale imprenditore, individuale o in forma societaria che sia, è giudizio autonomo e distinto rispetto alle sorti della concessione amministrativa all’esercizio dell’attività farmaceutica, che potrebbe essere autonomamente revocata per vicende non pertinenti al fallimento.
Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare: Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la questione fallimentare e l'assogettabilità del farmacista imprenditore alle norme concorsuali.
Sul punto Cass. 11292/2021.
Avv. Aldo Lucarelli
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