Dispensario farmaceutico ordinario e dispensario farmaceutico ordinario
quali sono le differenze?
Venendo, dunque, al merito della questione giova sunteggiare per brevi cenni la cornice normativa posta a disciplina della figura dei dispensari
La disciplina primaria traccia una summa divisio tra dispensari ordinari e dispensari stagionali:
l’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, delinea ai commi 3 e 4 la figura del dispensario ordinario stabilendo che “nei comuni, frazioni, o centri abitati […], ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”.
Il dispensario farmaceutico ordinario e stagionale
Di contro, la figura del dispensario stagionale è regolata dal successivo comma 5 alla stregua del quale “nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217”.
Ma esiste un diritto del farmacista di mantenere il dispensario stagionale una volta aperto?
Il dispensario farmaceutico ordinario e stagionale
La risposta è nella differenza tra dispensario stagionale e dispensario ordinario.
Ed infatti il dispensario ordinario è regolato dal comma 4 dell’art. 1 legge n. 221/1968 ed ha carattere di stabilità nel tempo, salvo revoche o sopravvenienze, mentre il dispensario stagionale trova la propria disciplina nel successivo comma 5 e riveste carattere intrinsecamente transeunte (tant’è che la norma primaria discorre di “apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica”).
É quindi da considerare come errato il presupposto che l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale siano suscettibili di mero rinnovo o di proroga, mentre in realtà essi sono oggetto di atti puntuali, efficaci per un determinato periodo di tempo, così come determinato è il lasso di tempo in cui si manifesta l’esigenza locale di un servizio farmaceutico aggiuntivo che l’apertura del dispensario è destinata a soddisfare.
Tale esigenza peraltro viene verificata anno per anno attraverso il dato della presenza di turisti”.
Va dunque affermata la regula iuris per cui il dispensario stagionale si distingue da quello ordinario per la sua intrinseca caducità – in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2015, n. 521; id., sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1554) - da cui discende la natura ad tempus dei provvedimenti autorizzatori, insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, in quanto subordinati alla verifica dei presupposti (flusso turistico e distanze chilometriche). CdS 558/24
Avv Aldo Lucarelli
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