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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Il diritto di veduta e le distanze tra confinanti.



Il diritto di veduta è un diritto “automatico” che deriva dalla proprietà oppure un diritto a sé da ottenere per essere tutelato?


A questa domanda ha avuto modo di rispondere più volte la Corte di Cassazione. Infatti



"La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione al fine di esigere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. e, come tale va accertata anche di ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto non vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della relativa sussistenza.”

Fondamentale quindi è l'atteggiamento – di ammissione implicita o esplicita dell'esistenza del diritto – da parte del vicino, a nulla rilevando il principio di prevenzione.

A mente dell'articolo 907 del codice civile infatti quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri..


Quindi in materia di vedute l'obbligo di osservare la distanza dalle vedute prescritta dall'art. 907 cod. civ. presuppone che colui che ha costruito per primo abbia acquistato, ad es. per usucapione o per convenzione, il diritto ad avere vedute verso il fondo vicino (Cass.Ss.Uu.11489/2002 e Cass.3859/88 e di recente Cass. 11956/2009)”.

Infine, l’art. 907 c.c. presuppone che l’acquisto del diritto alla veduta sul fondo del vicino venga logicamente prima dell’esercizio della facoltà di costruire. Sussistendo il possesso della veduta, le opere realizzate in dispregio delle distanze legali integrano una molestia in quanto pregiudicano l’esercizio della modalità di veduta come in precedenza goduta ed esercitata dal possessore costituendo una ingerenza nell’altrui sfera di godimento.


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Come tutelare la veduta?
l'azione legale presuppone la titolarità del diritto ai sensi dell'art. 907 c.c.


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