Questa la conclusione a cui giunge la recente giurisprudenza sul tema del danno da emotrasfusione, dopo aver esaminato le varie ipotesi per concretizzare la data di prescrizione.
Ed infatti come di recente sancito dalla Corte di Cassazione 16468 del 2023 in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Incorre, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. n. 24164 del 2019).
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Pertanto, la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa.
il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi
il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: A ciò deve aggiungersi che, in caso di danno da emotrasfusioni, nella maggior parte dei casi il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e non alla data, successiva, della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla l. n. 210 del 1992, art. 4 (in questo senso v. Cass. n. 16217 del 2019; Cass. 10190 del 2022).
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Nei casi in cui invece, il soggetto danneggiato non abbia mai presentato domanda di corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, il giudice dovrà accertare l'exordium praescriptionis, tenendo in conto la corretta distribuzione degli oneri probatori, secondo la quale è la parte che eccepisce la prescrizione che ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi (Cass. n. 12182 2021).
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Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità.
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Dovrà anche motivatamente collocare nel tempo il momento di acquisizione di tale consapevolezza. In difetto di ogni espressa informazione medica che espliciti la anche solo possibile riconducibilità causale di una patologia a un fatto della storia clinica passata del paziente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere fino alla morte del paziente.
il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: Nel caso che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a decorrere, per le ragioni indicate, o che esso non si sia consumato alla morte della vittima, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente patito dalla vittima
si trasferisce agli eredi che possono farlo valere iure hereditatis. (cass. 16468/23)
Diritto Sanitario - Farmaceutico
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