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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca

Come riconoscere una garanzia autonoma da una fideiussione?


È utile comprendere che tipo di garanzia sia stata prestata per comprendere quali contestazioni il garante potrà rivolgere alla banca.


Per rispondere vediamo le principali caratteristiche del contratto di garanzia e della fideiussione.



La fideiussione quale garanzia concessa da un terzo per l'adempimento dei degli obblighi del debitore principale potrà coprire i debiti di quest'ultimo con il limite imposto dal contratto e secondo il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.


Ma quale è la differenza tra fideiussione e garanzia autonoma?


Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca.


La dizione "a prima richiesta" è sufficiente ad inquadrare il contratto come garanzia autonoma?

Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che, per un verso, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia... salvo una contraddizione nella stessa struttura contrattuale.


Con la conseguenza quindi della non applicabilità al contratto autonomo di garanzia della tempestiva attività da parte del creditore garantito prevista dall'articolo 1957 cc tipica della fideiussione.

(Sul punto Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947).

Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca




Qualificare l'accordo come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia sarà quindi demandato all'analisi delle singole clausole non essendo sufficiente una generica indicazione riferita alla clausola del pagamento a prima richiesta.



E ciò poiché tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un contratto come garanzia autonoma o fideiussione. (cass. 9 agosto 2016, n. 16825)


Quindi NON è la definizione fornita nel contratto a dare indicazioni sulla natura della garanzia ma è la sostanza a definire una garanzia come autonoma o come fideiussione con tutte le conseguenze che seguono sul piano pratico.


Gia con la sentenza n. 3947 del 18.2.2010 le sezioni Unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.



Quindi la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,


indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale,


bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 8874/2021).


In conclusione possiamo riprendere il sunto offerto di recente dalla Cassazione 19693/2022 ed inaugurato nel 2018 secondo cui:


Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorieta’ della garanzia. (Cass. 16213/18)


il garante quindi sarà come un estraneo al rapporto diretto tra debitore e creditore che avrà la funzione di indennizzare la banca.



La distinzione quindi sarà utile al garante per comprendere le proprie responsabilità e le eccezioni che potrà rivolgere alla Banca.

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