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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Edilizia: Condono, Sanatoria e demolizione.

Vediamo cosa accade in caso di presentazione di una domanda di condono o sanatoria ad un Ente che abbia avviato una procedura demolitoria amministrativa.


Quali effetti per il Comune?
Quali conseguenze per il procedimento amministrativo iniziato contro la demolizione?
E quale è la differenza tra Sanatoria e Condono?

Partiamo in ordine, quali effetti per l'ufficio tecnico del Comune?


La presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l'inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendoci pertanto un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione;


Nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità in relazione alle medesime opere (da verificare nel caso di specie da parte degli organi comunali), l'efficacia dell'ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/2020 , n. 1848)” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4829/2020).


In caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, sez. VI, n. 1552/2021).

Ne consegue che, rigettato il condono, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore

Ma cosa accade in caso sia stato avviato anche il procedimento davanti al TAR?


Sussiste un costante orientamento dei TAR secondo il quale la presentazione della domanda di condono successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento, e quindi improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, perché tale orientamento – comunque revocabile in dubbio nel caso in cui il procedimento di condono si concluda con un rigetto a distanza di tempo ragionevole dalla demolizione sospesa dal condono – non può trovare applicazione nei casi in cui sia palese la mancanza dei presupposti minimi di ammissibilità della stessa domanda di condono.


L’obbligo di riesaminare l’abusività delle opere provocato dalla domanda di condono con la riadozione dei provvedimenti repressivi ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile, ossia quando per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto risulti definitivamente vanificata l’operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene.


#Sanatoria, #Condono e #Demolizione e tre aspetti ben collegati tra loro.



Ha pregio ricordare il principio di speditezza e non aggravamento dei procedimenti amministrativi repressivi, con una inutile riedizione ex novo di esso, atteso l’identico provvedimento repressivo da adottare in sede di rinnovo, stante la natura abusiva del manufatto e dell’impossibilità di condonarla, non rientrando per l’oggettività della sua natura nelle categorie previste dalla normativa di condono.


E quindi, quale è la differenza tra Sanatoria e Condono, due termini spesso scambiati nella pratica quotidiana, ma che in realtà rappresentano concetti ben distinti.

Prima di concludere precisiamo la differenza tra "condono" e "sanatoria". Il Condono è una legge speciale varate per un certo periodo che prevede la regolarizzazione sulla base di alcuni presupposti e con il pagamento di alcune sanzioni, ben delimitata nel tempo e per una specifica tipologia di abusi, mentre la Sanatoria è un provvedimento amministrativo normalmente consentito dalla normativa urbanistica vigente e previsto dalla legge 380/2001.


Il Permesso di costruire in sanatoria, una volta denominato Concessione edilizia in sanatoria, è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia, e si può chiedere per interventi eseguiti in assenza di permesso o in difformità da esso, ma assentibili.


Requisito fondamentale della Sanatoria, e non del Condono, è che sussista la cosiddetta doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della realizzazione dell’abuso e al momento della richiesta di sanatoria.


Quindi la Sanatoria è un provvedimento amministrativo ordinario previsto dalla legge, il Condono invece è una legge speciale per determinati interventi e per un determinato lasso temporale.




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