“Deve essere distinta la titolarità della farmacia dalla gestione della stessa”
"nel cumulo di assegnazioni di due sedi farmaceutiche a concorso, una volta esercitato il diritto di scelta, si decade per l'ulteriore sede eventualmente ottenuta."
Così si può sintetizzare il pensiero posto alla base della sentenza n. 4903 del 3 Agosto 2020 del Consiglio di Stato, su un tema già affrontato dal Tar Lazio nel 2019 e che oggi riceve quindi una ulteriore conferma.
Infatti secondo i Tribunali Laziali: deve essere distinta la titolarità della farmacia dalla gestione della stessa, nel senso che sebbene i vincitori di un concorso straordinario abbiano la possibilità di gestire in forma associata o societaria un’attività speziale, tuttavia la titolarità della stessa rimane incardinata in capo ai singoli soci, i quali soggiacciono agli obblighi stabiliti dalla legge, tra i quali vi è il divieto, di cui all’art. 112, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, di cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una sola persona.
Facendo proprio tale assunto, il Consiglio di Stato nella recente pronuncia del 3 Agosto ha ritenuto carente di interesse il ricorso di due dottoresse, che una volta “liberatesi” della prima farmacia vinta a concorso nella Regione Toscana, per averla donata legittimamente al termine del periodo minimo di legge – 3 anni – a terzi, avevano ottenuto “anche” una sede nel Lazio, in quanto prive per l'appunto della prima sede assegnatagli.
Visto l'articolo 112 del Testo Unico Sanitario secondo cui "è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona" deve ritenersi operante anche per le società, dalché ne deriva anche che ove i candidati abbiano ottenuto due assegnazioni di sedi farmaceutiche in Regioni differenti, ed una di queste non sia più opzionabile, in quanto leggittimatamente ceduta nei termini di legge, non si avrà diritto alla seconda sede, poiché la prima non potrà essere rimessa a concorso.
Avv. Aldo Lucarelli
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