Nel presente post a richiesta trattiamo la tematica dei Giochi e scommesse e delle Case da giuoco a cui la Legge regionale impone una Distanze da luoghi detti sensibili e quindi impone un obbligo di Delocalizzazione.
È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza.
Necessaria una perizia per la valutazione della distanza dal luogo sensibile ad esempio una Chiesa o una Scuola
Necessario altresì la valutazione concreta del territorio comunale, tenendo conto anche delle eventuali limitazioni dello strumento urbanistico che ammetta l’installazione in altro territorio comunale.
Per le case da gioco quale é la competenza della Regione?
La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.
Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco.
Leggi pure:
La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Costituzione (libera iniziativa economica), esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute.
Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2024 n. 2639; e 9301/2024.
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Avv Aldo Lucarelli
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