Con la relazione prot. 448458 del 6 luglio 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rappresentato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (“Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111), nel rispetto dei principi ordinamentali stabiliti dall’articolo 3 del medesimo decreto e dei principi emergenti dall’ordinamento europeo, deve affidare all’esito di gara pubblica la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici previsti dall’articolo 6, comma 3.
Leggi pure:
Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.L. 2 marzo 2012, n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha pertanto sottoposto all’esame del Consiglio di Stato gli atti della procedura ad evidenza pubblica predisposti nel rispetto dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, in forza del quale l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Giochi a distanza le nuove concessioni al vaglio del Consiglio di Stato vista l'imminente scadenza della proroga 2024.
Nella relazione si evidenzia che attualmente l’esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a 89 società, 63 delle quali sono titolari di concessioni rilasciate all’esito della precedente procedura di gara, svoltasi ai sensi dell’articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”), mentre le altre 26 sono titolari di concessioni rilasciate in esito della procedura di gara svoltasi ai sensi dell’articolo 24, commi 13 e ss., della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”): tutte le predette concessioni sono in regime di proroga sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”).
Inquadramento normativo della concessione del gioco a distanza
L’art. 3, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 41 del 2024 definisce il «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», “le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione”.
Il successivo art. 6 dello stesso decreto legislativo descrive le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza.
In particolare, le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro sono:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi,
inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa
dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) giochi numerici a quota fissa;
i) lotterie a estrazione istantanea o differita;
l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
Come già accennato il d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha previsto, all’articolo 6, che sia bandita una gara per l’affidamento della concessione per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.
Il comma 3 del predetto articolo 6 stabilisce che “L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo"; il successivo comma 4 specifica che “L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.
La raccolta a distanza dei giochi di cui al primo periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio,
comunque non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi”, mentre il comma 5 dispone che la concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, delle condizioni richiamate nello stesso comma 5.
Nella cornice normativa in cui si colloca la fattispecie in esime assume rilievo anche l’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 (“Disciplina delle attività di giuoco”), che riserva allo Stato l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorso pronostici che prevedano ricompense; tale disposizione stabilisce infatti che
“L’organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”.
Sulla base di detto quadro legislativo sono stati emanati due pareri del Consiglio di Stato con data 27 Novembre 2024 in merito alla procedura da espletare ed al bando da pubblicare, oltre che indicazioni sui requisiti di partecipazione, modalità di estinzioned el conto gioco e specifiche varie.
Nella apposita pagina qui di seguito i pareri pubblicati sul sito del Consiglio di Stato
Avv. Aldo Lucarelli
Comentarios