Nel presente post trattiamo di un caso assai comune nella pratica ovvero quando in una gara di carattere europeo per l’aggiudicazione di un appalto di fornitura o servizi siano stati proposti più ricorsi amministrativi da parte delle imprese anche nello stesso ricorso al Tar dando vita ad un ricorso principale ed ad un ricorso incidentale.
principale e ricorso incidentale contro l stessa gara
L’ordine di trattazione del ricorso principale prima di quello incidentale, in un processo amministrativo, é teso al comune interesse processuale
L'ordine di trattazione del ricorso incidentale e del ricorso principale deve garantire l’esame del ricorso principale prima che si quello incidentale in tema di appalti di forniture e servizi, e ciò nell’interesse della stessa procedura (Corte Giustizia Eu C- 333/18 del 9 settembre 2019)
“ in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori..deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale,.., venga dichiarato irricevibile quali che siano il numero ..quelli che hanno presentato ricorsi”.
Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.
Pertanto deve trovare applicazione il principio vincolante “secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti,
soggiungendo che “il numero di partecipanti alla procedura come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi, non sono rilevanti”.
In tal modo, è stata riaffermata
la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche
di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato
il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
In altri termini, l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663).
Avv Aldo Lucarelli
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