Affrontiamo in questo post un caso non raro ovvero la presenza di due distinte fideiussioni rilasciate dallo stesso imprenditore per la medesima impresa ed il caso della nullità delle garanzie per la disposizione di Banda d'Italia.
Leggi pure:
E' storia e fatto noto che la Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato, dichiarandoli nulli, gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale “tipo” predisposto dall’ ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, poiché in contrasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Trattasi di intese vietate tra piu' istituti.
Leggi pure
Il primo passo quindi è quello di verificare che nelle fideiussioni vi siano riproposte le clausole qualificate nulle da Banca d'Italia, il secondo passo sarà quello di collocare temporalmente tali fideiussioni al fine di avere per usare le parole della Cassazione n. 41994/21, una contiguità temporale tra le condotte anti-concorrenziali accertate dall’ABI e le fideiussioni rilasciate..
Fideiussioni nulle e plurimi rapporti
Quindi Banca d’Italia con il provvedimento 55/2005 (valevole come prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anti - concorrenziale cit. Trib. Napoli 2a Sez. del 09.02.23) ha infatti precisato che “tali clausole […] hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
La presenza di due fideiussioni rilasciate a due distinti istituti bancari può costituire un vantaggio in termini di prove processuali al fine di eccepire la nullità delle stesse, seppure l'orientamento vigente tende a
ricondurre la nullità della fideiussione allo schema della nullità parziale secondo la Corte di Cass. A Sez Un. n. 41994/21
in contrasto con l'orientamento piu' garantista espresso in altre pronunce precedenti come la sentenza di Cassazione n. 6023/2021 che aveva statuito sulla nullità totale delle fideiussioni,
poiché in “tema di condotte anticoncorrenziali nella pronuncia ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.” Tali contratti realizzerebbero quindi applicazione concreta dell'intesa vietata e sarebbero totalmente nulli, conforme sentenza Cass. n. 13846/19.
Possiamo concludere precisando quindi che qualunque sia l'orientamento che si voglia seguire, la strada della nullità parziale o totale delle fideiussioni sullo schema ABI del provvedimento del 2005 è tracciata, seppure vi sono aspetti secondari ma non meno importanti, come la riferibilità temporale delle proprie fideiussioni, la sussistenza di fideiussioni speciali oppure omnimbus, o ancora l'aver depositato proceduralmente il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 nel procedimento che rendono ardua la tutela processuale che andrà valutata caso per caso e che nel caso prospettato sembra potersi avvantaggiare della sussistenza di due fideiussioni al fine di comprovare la lesività della condotta anti concorrenziale delle Banche.
Leggi pure:
Diritto Bancario
Kommentare