Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito
La fideiussione pertanto quale garanzia concessa da un terzo per l'adempimento dei degli obblighi del debitore principale potrà coprire i debiti di quest'ultimo con il limite imposto dal contratto e secondo il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
Ma cosa fare se la Banca o una Finanziaria concedono nuovo finanziamento al debitore?
Per rispondere a tale domanda deve precisarsi che la legge tutela anche il fideiussore, concedendo la possibilità di “liberazione” dello stesso per i debiti futuri del debitore garantito, purché le condizioni patrimoniali del debitore siano deteriorare.
La fideiussione a favore dei debiti futuri
Occorre quindi che la posizione del debitore sia peggiorata nel corso del rapporto e che la Banca/Finanziaria, tramite una concessione dei credito, che puo' anche ritenersi “abusiva” perché oltre le possibilità del debitore, abbia concesso nuovo credito, mettendo a rischio non solo il debitore ma anche il suo fideiussore.
Ed infatti per il codice civile sussiste sempre una tutela del fideiussore in quanto “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
Quali sono i rimedi posti a garanzia del fideiussore?
Il fideiussore garante potrà invocare la liberazione ai sensi dell'art. 1956 codice civile ma , deve allegare e dimostrare sia l’effettivo deterioramento delle condizioni del debitore principale con le condizioni raffrontate con quelle esistenti alla costituzione del rapporto originario, sia che di detto deterioramento la Banca fosse a conoscenza, o che vi fossero elementi tali da poterli desumere quali ad esempio l'insufficienza del saldo provvista sul conto, o un capitale sociale insufficiente.
E' invece esclusa la liberazione ove i rapporti tra debitore e fideiussore sono tali da escludere la non conoscibilità, ad esempio ove tra il fideiussore ed il debitore sussistano rapporti di parentela stretta.
L'estinzione della fideiussione
Esistono poi modi ulteriori che comportano l'estinzione della fideiussione, quali ad esempio l'accordo tra il creditore/banca ed il fideiussore, a seguito di una transazione, (art. 1955 cc), o per scadenza della obbligazione principale, in caso di mancata attivazione dell'istanza di mantenimento della fideiussione che il creditore dovrà proporre tassativamente entro 6 mesi.
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