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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacisti e Concorsi i divieti di partecipazione dei 10 anni

Abbiamo parlato in ogni sede del divieto di assegnazione di una sede da concorso straordinario nel decennio dalla cessione della precedente sede.


Così come è stata ampiamente dibattuta la differenza del concetto di cessione di quote (minorietarie di SRL ) rispetto alla cessione di quote di società di persone.

Anche la successiva evoluzione di trasferimento o donazione è stata piu' volte affrontata, cosi da ricadere nel "divieto del doppio vantaggio" vietato dalla normativa di settore.


Quello che oggi a distanza di anni possiamo constatare è la nascita di un filone giurisprudenziale costante, in tema di "revoca dell'autorizzazione" anche a distanza di tempo, per il vincitore di concorso che medio tempore abbia ottenuto la nuova sede.


Ed infatti il Tar Palermo non da ultimo con la sentenza 40/2024 ha ricalcato tutti i "nostri" temi precisando, in un caso di cessione di quote di SNC nel decennio antecedente il concorso, che


è legittima la revoca dell'autorizzazione della farmacia anche dopo l'apertura, a causa della violazione del divieto infradecennale di cessione di quote (anche a titolo gratuito) di una farmacia SNC


Farmacia SNC Cessione di quote e concorso straordinario


Ed infatti soggiunge il Tar Siciliano


-che la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi alla procedura 

 

e che tale "cessione" si presti ad abbracciare anche l’attività modificativa posta in essere con riguardo alla imputazione, proprietaria e gestionale, della farmacia


-che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata semantica, in quanto suscettibile di ricomprendere nel suo ambito espressivo tutti gli atti che, indipendentemente dal nomen iuris e dalla causa giustificativa, producano l’effetto finale di “separare” la titolarità di un bene (nella specie, l’esercizio farmaceutico, comprensivo del titolo amministrativo che, in chiave autorizzatoria, ne legittima lo svolgimento e dell’insieme dei rapporti, personali e reali, che ne integrano la componente patrimoniale) dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (…).


Ed infatti secondo il Consiglio di Stato n. 6775/2022,


“non vi è dubbio che sia riconducibile alla suddetta figura giuridica (di trasferimento) (anche) l’attribuzione della titolarità della farmacia intesa come “complesso aziendale unitario, comprensivo di tutti i suoi elementi materiali ed immateriali” a titolo di conferimento aziendale a favore di una società siccome dotata di autonoma personalità giuridica, quale contropartita e modalità di copertura della sottoscrizione pro quota del capitale sociale della neo-costituita società

Non assume rilievo, in senso contrario, la natura giuridica dell’atto, in relazione all’alternativa qualificatoria “gratuità-onerosità”, atteso che, a prescindere dalla estraneità del profilo alla fattispecie normativa, incentrata come si è detto sull’ampia nozione di “cessione”, il cui elemento caratterizzante è relativo all’effetto traslativo dell’atto piuttosto che a quello causale-costitutivo, non può negarsi che il conferimento della farmacia nella neo-costituita società abbia natura di prestazione corrispettiva finalizzata a compensare, sul piano logico-causale, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, rappresentative della posizione dominicale del socio nei riguardi del patrimonio sociale.


in sintesi né la gratuità dell'operazione di trasferimento né il metodo (conferimento) cambiano la sostanza di "cessione" intesa come atto ad effetto traslativo

Con la stessa sentenza il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 229/2020, ha ricordato che


-con la disposizione normativa sopra richiamata- lo scopo del legislatore è di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”.


Non rileviamo novità rispetto ai precedenti che abbiamo già commentato bensì rileviamo che si è creato un filone giurisprudenziale costante, in attesa che i concorsi ordinari in corso in alcune Regioni Italiane diano nuovi spunti di sviluppo come ad esempio quello avviato in Emilia Romagna. (Leggi qui).



avv. Aldo Lucarelli

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