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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacisti ed incompatibilità

Non vi è dubbio che la riforma del 2017 nei suoi tratti salienti di diritto societario in ambito farmaceutico abbia inciso in chiave decisamente “liberalizzante” sul sistema normativo previgente pur tuttavia conservando i connotati tipici delle incompatibilità in chiave squisitamente personale. Ed infatti come ribadito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. del 23 giugno 2023 sussistono ancora ampi margini di incompatibilità tra la figura del farmacista come esercente la professione e farmacista (o altro) che invece detenga le quote aziendali. Si profilano quindi due ruoli ben distinti tra farmacista operativo e per così dire farmacista capitalista che occorre tener ben presenti nella gestione aziendale della farmacia.




Farmacisti ed incompatibilità


Ed infatti l'effetto della riforma societaria nel settore farmacie attiene pur sempre al piano della titolarità e della gestione patrimoniale dell’azienda “farmacia”, ampliando le condizioni affinché le stesse siano attribuite a soggetti organizzati in forma societaria sia quanto ai tipi societari utilizzabili, sia quanto ai soggetti che possono partecipare alla società, che non devono essere necessariamente in possesso della qualifica di farmacista, sia quanto al numero di esercizi farmaceutici di cui ciascuna società può essere titolare.


Farmacisti ed incompatibilità


Ma le illustrate modifiche normative contribuiscono ulteriormente alla caratterizzazione “capitalistica” dell’assetto proprietario e gestionale della farmacia, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il profilo della conduzione tecnica e professionale dell’esercizio farmaceutico e le connesse garanzie di efficacia, correttezza ed estraneità a logiche di tipo squisitamente imprenditoriale, cui si correla il richiamato regime delle incompatibilità.


Del resto, le norme in tema di limiti all’acquisizione di partecipazioni societarie rispondono a finalità diverse da quelle sottese al regime delle incompatibilità, essendo le prime funzionali a controllare il fenomeno delle concentrazioni farmaceutiche in un’ottica di salvaguardia delle condizioni concorrenziali del mercato ed il secondo a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico a salvaguardia dell’interesse alla salute dei suoi utenti.


Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità
Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità


Ed ecco quindi le precisazioni del Consiglio di Stato a Giugno 2023 in tema di proprietà – gestione – incompatibilità delle farmacie.

Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità


Deve invero osservarsi che la ratio profonda del sistema delle incompatibilità previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 collega le società (art. 7) con le figure, ovvero l'incompatibilità tra la partecipazione ad una società farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia è strettamente collegato ad alcune tipiche posizioni professionali presenti nella farmacia.


Ebbene, trattasi di figure, chiaramente imputabili alla persona fisica del farmacista e caratterizzate in chiave professionale, che hanno la responsabilità - non della gestione della farmacia nei suoi aspetti aziendali, ma - della concreta erogazione del servizio farmaceutico a favore degli utenti: inoltre, con riferimento ad almeno una di esse (quella cioè del “titolare”), si realizza la piena coincidenza dell’aspetto gestionale (che nelle farmacie organizzate in forma societaria si presenta in guisa tendenzialmente autonoma) con quello relativo al concreto svolgimento del servizio.


Se così è, la conclusione non può che essere nel senso che permangono, pur nel mutato contesto normativo innanzi illustrato, le esigenze cui è strumentale la norma in tema di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, intesa ad evitare che colui il quale si occupa della concreta erogazione del servizio farmaceutico assuma anche la posizione di socio di società titolari di (una o più) farmacie: evenienza che potrebbe andare a detrimento sia dell’efficiente svolgimento di quel servizio (per effetto del “disinteresse” che rispetto ad esso potrebbe manifestare il soggetto ad esso deputato nell’ambito di una determinata farmacia, in quanto coinvolto nella gestione, o anche solo nella partecipazione al capitale, di una farmacia organizzata in forma societaria), sia della sua indifferenza ad interessi diversi da quello alla corretta erogazione del servizio da parte della farmacia in cui si rivesta una delle posizioni menzionate dalla citata disposizione.

Farmacisti ed incompatibilità


Discende da quanto fin qui detto che, anche nel contesto normativo delineato dalla l. n. 124/2017, resta viva l’esigenza di preservare il ruolo del farmacista, nella connotazione tecnica e professionale che lo caratterizza (e che trova compiuta espressione nelle figure richiamate dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991), da quello del soggetto – che sia farmacista o meno, non importa - titolare di quote societarie dalla commistione – e conseguente confusione di logiche e finalità operative – che discenderebbe dalla mancata osservanza della succitata previsione di incompatibilità. CdS n. 6137/2023.



E' solo il caso di ricordare che nella sentenza 5 del 2022 il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.


L'attuale normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica oltre chiaramente a qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco



Avv. Aldo Lucarelli

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