Farmacie revisione o conferma della pianta organica?
- Avv Aldo Lucarelli
- 27 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla revisione o alla conferma della pianta organica ci viene chiesto quando é necessario procedere ad una effettiva revisione piuttosto che confermare semplicemente l’assetto esistente.
Farmacie e Comune quando é necessario procedere ad una effettiva revisione della pianta organica al posto di delibere meramente confermative dell’organizzazione comunale?
la domanda nasce dalle critiche potenziali a carico di delibere di revisione che altro non sono che la conferma dell’assetto territoriale esistente e della verifica della rispondenza dell cartografia alla perimetrazione lessicale del territorio.

In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario, potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025).
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E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa, stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia, potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025).
Quindi per arrivare alla risposta possiamo proporre condivisibile giurisprudenza secondo cui "per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l'interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L'intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una "disfunzionalità" dell'attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall'istruttoria eseguita dal Comune" (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795)" (vedi Tar Palermo, sentenza n. 2916 del 2021).
in altri termini tra revisione e conferma della localizzazione della sede
“per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi””, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020).
Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022).
Avv Aldo Lucarelli
Diritto Farmaceutico
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