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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie quando è possibile "invadere" la sede di un'altro farmacista.

Con una recentissima pronuncia di Aprile 2023 il Consiglio di Stato è tornato ancora una volta sulla organizzazione territoriale delle farmacie, non senza aggiungere un spunto innovativo con risvolti - ad avviso di chi scrive - pericolosi.


Possiamo sintetizzare il concetto con "Farmacie ove necessario è possibile invadere la sede altrui".


Ed infatti i punti salienti della pronuncia sono i seguenti:

- il criterio dei 3.300 abitanti è stato fissato dalla legge 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune, ma la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune, che deve individuare la zona tenendo conto di un’equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di mt. 200;

- questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato;

- nel caso in esame, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni;

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- non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti; e la scelta non appare irragionevole perché, laddove non fosse aperta la farmacia prevista, i cittadini delle zone più periferiche rimarrebbero privi di una farmacia; è evidente che se fosse stato possibile aprire la sede nell'originaria zona di competenza quella fetta di popolazione avrebbe fruito di una farmacia più vicina, ma la realtà è che nonostante la sua istituzione la farmacia prevista non era mai stata aperta. (CdS 3665/23).


Nel caso di specie, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni.



Ecco che la circostanza che nella sede della farmacia "invasa" risieda una popolazione di 5.000 abitanti è stata ritenuta motivo per operare la modifica; la L. 27/2012 che ha modificato la L. 475/1968 ha individuato il parametro di 3.300 abitanti per consentire l’apertura di una farmacia non per individuare la popolazione che deve essere nella zona servita dalla farmacia medesima.



Ma ecco la conclusione, "la suddivisione del territorio comunale in zone di pertinenza della singola sede farmaceutica deve garantire l'ordinato svolgimento del servizio farmaceutico sulla base di criteri obiettivi quali la densità abitativa e la conformazione del territorio.



Tale ricostruzione è pienamente aderente al solco giurisprudenziale del momento, ormai consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità che si esercita in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4030/2022 e 327/2021) e la ridotta portata precettiva che assume la relativa pianta organica e perimetrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4374/2021).


Prima di chiudere però alcune precisazioni, se è infatti vero che appare possibile "invadere" una sede esistente è pur vero che cio' richiede specifici requisiti non di poco conto e non discrezionali, quali ad esempio 1) assenza di locali per la nuova apertura, 2) squilibrio demografico, 3) istruttoria comunale. In assenza di tali comprovati motivi appare difficile sostenere una ammissibilità di una invasione di convenzionenza!






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