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Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci

Ci viene chiesto se é possibile ed in che misura possa accadere il diritto di ripensamento da parte del Comune in merito alla istituzione di una farmacia o alla Modica di una pianta organica.




La domanda sembra essere di difficile prospettazione sebbene non é infrequente che dopo una delibera istitutiva di una sede o di una delibera di Modica della pianta organica il Comune mosso da nuova linfa ispiratrice possa tornare sui propri passi.


Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci


Ma é possibile che un Comune cambi idea?

In linea di principio sì ed é un procedimento amministrativo non raro che ricade nell'alveo della autotutela amministrativa dell'Ente pubblico che potrà annullare d'ufficio quanto già diposto alla luce di una nuova valutazione dell'interesse pubblico.


É accaduto infatti che Comuni di medie dimensioni abbiamo proceduto a modificare le piante organiche delle farmacie durante il concorso delle sedi già rese disponibili ma che poi siano tornati sui propri passi alla luce della riqualificazione dell'interesse pubblico sotteso alla precedente qualificazione.


Trattasi di provvedimento specifico denominato "Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto un Provvedimento di pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale."


Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci
Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci

A tal proposito é stato osservato che deve ritenersi legittima una revoca in autotutela del Comune ogni qual volta essa sia volta alla tutela di un concorso in corso di svolgimento e quindi non é ammessa una Modica della pianta organica delle farmacie esistenti. Tar Aq 229/22


Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci


Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571;



Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico..




Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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