Riportiamo interessante, relativo alle farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso.
"Sono un farmacista, che ha vinto la farmacia in un comune di circa 15.000 abitanti. La nuova sede da aprire si trova in una zona ben servita. I colleghi del Comune, ed in particolare il mio "confinante" virtuale hanno fatto ricorso contro il Comune che ha revocato la delibera che nel 2016 ha modificato la pianta organica delle farmacie. In sintesi il Comune con la revoca ha riportato la situazione alla pianta organica all'epoca del concorso. E' corretto? Mi chiedo, cosa rischio? La pianta organica a cui ho fatto riferimento io è quella del Comune al momento della indizione del concorso, è e rimane valida? E' possibile modificare la pianta organica dopo l'avvio del concorso?"
Gentile Lettore, per rispondere a tale quesito è opportuno effettuare qualche precisazione. Se invece non hai tempo corri alle conclusioni.
Al riguardo deve richiamarsi in termini generali il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.2.2019 n. 1148, Cons. Stato 6.3.2018 n. 1447; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011; TRGA Trento, sez. unica, n. 174/2018).
Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale” (T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; T.A.R. Piemonte sez. I 28-11-2018, n. 1276).
Nel caso di specie, la sede della nuova farmacia, veniva inserita nell’allegato della deliberazione della Giunta Regionale del 2012 di approvazione del Bando di Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.L. 1/2012, nonché nello stesso art. 1 del Bando di Concorso, costituendo oggetto del medesimo.
Ne consegue che la deliberazione comunale del 2016 che ha modificato la pianta organica a procedimento già avviato con il bando di assegnazione regionale alterando le regole poste dalla lex specialis in violazione dei principi di correttezza, par condicio ed affidamento.
L'attività di revoca di detta modifica da parte del Comune, probabilmente su impulso della stessa Regione, deve quindi ritenersi legittima.
Farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso
Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico all’interno della zona interessata come originariamente individuata nelle Delibere del 2012, e dell’affidamento riposto dal controinteressato all’assegnazione ed all’apertura della sede farmaceutica all’interno di detta zona.
Di contro non può considerarsi meritevole di affidamento alcuno l’interesse del farmacista ricorrente, al mantenimento di una situazione che violava la par conditio concorsuale, e su cui gli stessi candidati avevano fatto affidamento.
Ecco quindi che la revoca della delibera comunale modificativa della pianta in corso di concorso deve ritenersi legittima, come al pari dovrà ritenersi illegittima una modifica della pianta organica che intervenga nelle more del concorso, almeno ove tali perimetri riguardino le nuove sedi a concorso.
Leggi pure:
Conclusioni
Non è legittima la modifica della pianta organica comunale dopo l'indizione del concorso a meno che non si voglia violare la lex specialis. La pianta organica inserita all'atto del concorso è quindi quella su cui fare affidamento.
L'eventuale modifica di tale pianta sarà quindi da ritenersi illegittima.
Avv. Aldo Lucarelli
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