Farmacie, mancanza di locali idonei per l'apertura ? Il Comune è responsabile
Ci occupiamo di un caso visto assi di frequente negli ultimi anni e di cui ci siamo già occupati,
ovvero la mancanza dei locali idonei all'apertura della nuova farmacia vinta a concorso.
La responsabilità è attribuibile al Comune per la mancanza dei locali idonei all'apertura della Farmacia?
In caso di risposta positiva al punto che precede,
può il Comune essere chiamato al risarcimento del danno?
La risposta è affermativa, in quanto ricordiamo che la richiesta della farmacia di nuova istituzione e la correlata individuazione della sede era ed è compito della Giunta Comunale la quale è anche chiamata a verificare periodicamente l'aderenza delle necessità della popolazione e del territorio alle condizioni effettive tramite il processo di revisione.
Per quel che qui concerne cominciano ad arrivare anche casi di condanne per il risarcimento del danno causato dal Comune;
il punto di partenza e la carenza dell’istruttoria comunale che avrebbe determinato una situazione di oggettiva impossibilità all’apertura della nuova farmacia.
Elementi essenziali dell'azione risarcitoria per danni causati da provvedimenti illegittimi dell’amministrazione nel caso delle Farmacie sono:
illegittimità del provvedimento di identificazione della zona e rigetto dell’istanza di riesame di tale determinazione.
carente istruttoria da cui deriva anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione,
che tale, negligente condotta abbia costituito l’unico fattore causale che ha determinato l’impossibilità di apertura della sede farmaceutica,
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Per pacifica giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10895 del 2010 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1320/2022; sez. IV, sentenza n. 8149/2023),
“La norma, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte creditore (farmacista vincitore di sede), impone a quest'ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all'ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi (…).
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La costruzione logica posta a fondamento della sentenza impugnata realizza dunque una “inversione dell’onere probatorio”.
(Corte di Cassazione, n. 4093 del 2024)
“è il debitore (COMUNE) a dover fornire la prova che il creditore (Farmacista) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza
(Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324)”.
Il presupposto dell'azione di risarcimento quindi è l'avvio di una istanza di riesame che fosse funzionale a consentire l’apertura della farmacia dopo che sia stata constata l'assenza di locali idonei nella zona assegnata.
Tale istanza di riesame, peraltro, deve fare riferimento alla “carenza di adeguata istruttoria nella deliberazione istitutiva della sede e, per l’effetto, alla necessità di riesame della delimitazione effettuata nella predetta delibera al fine di consentire, concretamente, il rispetto dell’art. 11 della L. n. 27/2012,”
Il Comune infatti è vincolato ad “definizione delle zone delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 della Lg. 2 aprile 1968, n. 475”.
Quindi in mancanza di sede ed in mancanza di una adeguata istruttoria che ponga le basi per un riesame della situazione tale da rendere possibile l'apertura della sede
è concretizzabile un danno per il farmacista vincitore di concorso.
In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza recente si rimette al meccanismo del codice (art. 34 cpa) che prevede una “offerta da parte del Comune” entro un determinato tempo solitamente 6 mesi, e secondo criteri specifici quali ad esempio:
il pregiudizio da valutare dovrà essere costituito sia dal danno emergente (comprovato dalla ricorrente) che dal lucro cessante (quest’ultimo da determinarsi secondo obiettivi criteri, anche mediante commisurazione della redditività di attività strutturalmente similari, facendo anche riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio);
il periodo da considerare va, come accennato, dall’adozione del provvedimento lesivo annullato in primo grado, alla pubblicazione della sentenza di primo grado che lo ha annullato (passata in giudicato sul punto);
dalla data di pubblicazione di tale sentenza, e fino all’effettiva corresponsione della somma, vanno computati gli interessi al tasso legale;
la misura del danno deve avere comunque per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (Cass. civ., Sez. II, Sent., , n. 35024/2023).
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Conclusioni:
Ecco quindi che a distanza di anni assistiamo alle prime condanne dei Comuni per mancata attuazione dei principi di insediamento delle Farmacie una volta che le stesse siano state assegnate ai vincitori di concorso che non siano riusciti ad aprire
Diritto Farmaceutica e Legislazione Farmaceutica
Avv. Aldo Lucarelli
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