All'Unione dei Comuni, è possibile attribuire la pianificazione delle farmacie?
Facciamo una premessa, l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti.
Da qui io quesito, nato dalla prassi secondo cui all'unione dei comuni possa essere demandata l'organizzazione territoriale delle farmacie, ovvero l'organizzazione della pianta organica.
La pianta organica è la suddivisione dell’intero territorio comunale in aree delimitate (“sedi farmaceutiche”).
Nel quadro normativo regionale, la pianta organica delle farmacie è lo strumento preordinato alla pianificazione della dislocazione degli esercizi farmaceutici, volta ad assicurare l'equa distribuzione sul territorio di tali esercizi, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico
anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, come previsto dall’art. 2 della L. 475/1968.
La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, negli anni pari, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione
comunale, sia quantitative che distributive, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento.
Da qui il quesito, la revisione della pianta organica può essere attribuita ad una unione dei Comuni?
Rispondiamo con la prassi, abbiamo verificato l'esistenza di Unioni di Comuni sopratutto montani, che ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico degli Enti Locali hanno convenzionalmente attribuito tale competenza all'unione stessa o per lo meno l'organizzazione.
È solo il caso di evidenziare infatti che le variazioni al progetto proposte dall'Azienda USL al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici sono suggerimenti, consigli, che l'Azienda USL dà al Comune in un'ottica di efficiente collaborazione tra enti, entrando nel merito
delle decisioni discrezionali assunte dal Comune disegnando il progetto di pianta organica e che il Comune è libero di accogliere o meno, permanendo in capo al Comune stesso la competenza in materia.
Gli aspetti della pianta organica sono invece elementi del progetto che lo rendono illegittimo in base ai criteri stabiliti
dalla normativa vigente, come per esempio una pianta organica con un numero di sedi farmaceutiche diverso (inferiore o superiore) da quello risultante dall'applicazione del criterio demografico.
In altre parole, rispetto alle decisioni di merito assunte dal Comune per predisporre il progetto, il Servizio farmaceutico aziendale ha un mero potere propositivo. Se quindi nè l'ordine dei Farmacisti nè la ASL hanno simili poteri,
appare non percorribile una potestà in tal senso all'unione dei Comuni anche lì dove venisse appositamente attribuita dal singolo comune stesso e ciò in quanto sarebbe snaturato la natura del collegamento Comune/territorio.
Questa è una opinione.
Rimane quindi il fatto che la competenza territoriale è del Comune,
il quale dovrà garantire la capillarità del servizio, appare quindi poco probabile che L'unione dei Comuni possa oltrepassare dall'alto le competenze proprie dei Comuni.
Vedremo nella prassi cosa accadrà alle Unioni dei Comuni che hanno pianificato l'organizzazione del servizio farmaceutico in proprio.
Diritto farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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