Questo nel sunto il pensiero del TAR Salerno che con la sentenza di Giugno 2022 è tornato sul tema caldo della sussistenza dei dispensari farmaceutici dopo l'apertura della farmacia titolare del territorio.
Sul tema abbiamo già scritto numerose volte (articoli a fondo pagina) stante l'importanza dell'argomento che rimane un tema molto discusso soprattutto ove permangano profili di discrezionalità in capo all'amministrazione locale, come nel caso che si tratta.
La Regione Campania ha poi una legislazione articolata sul tema, che è opportuno richiamare.
Infatti l’art.1, co. 54- 54 ter della legge regionale Campania n.5 del 2013, così come modificata dalla legge regionale n.35/2020, dispone:
“54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate. 54 bis. La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).
Ma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni
predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche
se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare
senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis.
A sua volta, il richiamato art. 1 della legge 8 marzo 1968, n.221 così dispone:
“Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non
sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
Sulla nozione di dispensario farmaceutico si è pronunciato il Consiglio di Stato,
con sentenza del 27/02/2018, affermando che
“Il dispensario farmaceutico non può essere assimilato alla farmacia, trattandosi di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né come struttura autonoma essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante;
in effetti anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici,
sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione;
nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico il dispensario costituisce
quindi un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale
pertanto non è assimilabile, tanto è vero che risulta privo di circoscrizione
territoriale e di autonomia tecnico-funzionale”.
Quindi l'istituzione del Dispensario risulta giustificata e condizionata ex lege dalla mancata attivazione della farmacia prevista in Pianta Organica, costituendo un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, con il solo fine di garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione.
La loro coeva sussistenza Farmacia/dispensario viene, quindi, a confliggere con tale natura ancillare del dispensario e con l’attuale pianificazione territoriale del servizio farmaceutico,
rispondente a criteri di capillarità e adeguata distribuzione dell’assistenza sul
territorio.
Ecco però l'apertura del sistema ad una ipotesi di coesistenza:
"L’eccezionale coesistenza, al più, andrebbe valutata dall’Amministrazione
nell’esercizio del suo potere discrezionale, con onere motivazionale aggravato dalla
considerazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione
del dispensario in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare
difficoltà nella distribuzione del farmaco.
Il dispensario quindi sebbene svincolato dalla pianta organica, quale presidio ancillare della farmacia potrà permanere, a discrezione dell'amministrazione locale (Comune) il quale tuttavia è chiamato ad effettuare una approfondita disamina e ricognizione del territorio al fine di giustificarne l'esistenza.
Elemento questo sorto di recente in un caso simile, e giustificato dalla morfologia e dalla viabilità del territorio, articolo consultabile a fondo pagina.
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