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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie ed il controllo Regionale

Ci viene chiesto se é possibile chiedere alla Regione l’indicazione della zona di apertura di una farmacia.

La Regione ha competenza sulla zona di una farmacia?



La materia é regolata dalla legge del 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”.



Ecco quindi che l’individuazione concreata delle zone di competenze per una farmacia e del relativo perimetro é materia riservata al Comune a cui la Regione richiede regolare attestazione circa la regolarità della legittimità delle ubicazioni degli esercizi farmaceutici.


Da quanto sopra deriva non solo che la Regione non ha competenze in tema di ubicazioni territoriali (mappa comunale) ma non ha competenza nemmeno sulla verifica tecnica delle distanze (200 metri) che sono demandate quindi alla Polizia Locale.


Ricordiamo tuttavia che le singole leggi regionali dettano iter procedurali e che sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale.




Inoltre, è stato precisato (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250) che la zonizzazione del territorio assolve alla funzione di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro assegnato e non anche a dislocare le farmacie secondo la regola della corrispondenza esatta di una ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento; la scelta del legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto di fattori diversi dal numero dei residenti, come l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie. 




Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

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