Torniamo a parlare di nuove istituzioni di sede farmaceutiche mediante il criterio "straordinario" dell'art. 104 del Testo Unico, ovvero il criterio (cd. topografico) di cui all’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, a mente del quale
“le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il
quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie
esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni
con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune”.
La scelta di istituire nuove sedi farmaceutiche con il criterio topografico è connessa alla ravvisata esigenza di garantire il servizio farmaceutico alla luce delle “oggettive difficoltà di raggiungere il centro urbano da parte degli abitanti delle frazioni”, causate “dalla scarsa presenza nelle predette località di mezzi pubblici di collegamento e dalle difficoltà di uso dei mezzi privati che in alcuni casi non sono posseduti ovvero non possono più essere
utilizzati dai numerosi cittadini ivi presenti, con conseguente. necessità di fare ricorso all’ausilio di terzi”.
Ecco quindi che i requisiti per l'istituzione ed il mantenimento di una sede di farmacia istituita con criterio topografico attengono:
- alla morfologia del territorio;
- la sicurezza stradale del tratto di collegamento con la farmacia principale;
- alla difficoltà di raggiungimento della sede principale;
- alla scarsità dei mezzi pubblici di collegamento e/o all'insufficienza degli stessi in tutte le fasce orarie.
A nulla rileva secondo la recente ricostruzione della giurisprudenza a cui abbiamo partecipato direttamente, che possa essere fornita assistenza domiciliare, riservato a particolari categorie di soggetti deboli.
Bisogna altresì evidenziare l'alta discrezionalità per l'istituzione di una sede di farmacia - da motivare compiutamente - che ricade in capo alle amministrazioni regionali, su base delle indicazioni e raccolta di informazioni avanzate dagli stessi Comuni.
Tale mix di contenuti quindi rende possibile l'istituzione di una sede di farmacia anche in zone scarsamente abitate, con un bacino di "soli" 1500 abitanti, sede che dovrà però ad avviso di chi scrive, essere gestita dal Comune, avendo lo stesso la prelazione alla gestione, per non svantaggiare le sedi già operanti sul territorio.
Tale criterio delineato dal Consiglio di Stato nella recente pronuncia del 7 Luglio 22, sposa appieno l'indirizzo avallato anche in altre pronunce degli anni passati, circa la possibile sopravvivenza di presidi ausiliari, come Farmacie Succursali, Dispensari Ordinaria, Dispensari Stagionali, ove particolari necessità lo richiedano, con l'unica precisazione che sarà onere della Amministrazione Regionale giustificare appieno tale scelta, tramite una motivazione aggravata o particolarmente stringente al dato geografico.
Avv. Aldo Lucarelli
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