Ci è stato chiesto da parte di un Farmacista, titolare individuale di sede, se è possibile verificare presso il Comune di riferimento, l'esistenza di una nuova pratica per la richiesta di una nuova sede, nel caso specifico il timore riguarda la richiesta "speciale" in deroga da parte del Comune di una nuova sede da richiedere alla Regione con il criterio topografico, quindi in deroga rispetto al parametro dei 3.300 abitanti.
E' solo il caso di ricordare che il criterio topografico, consente ai sensi dell'104 R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.), l'apertura di una sede di farmacia in considerazione del disagio arrecato alla popolazione dalla distanza esistente tra la frazione e tutte le sedi farmaceutiche, soprattutto in assenza di trasporto pubblico. Tali farmacie devono rispettare il limite dei 3000 metri dalla piu' vicina, anche se di altro comune (si pensi alle farmacie su strade statali extraurbane che attraversino piu' comuni).
Ed ecco il quesito,
E' possibile richiedere al Comune i documenti per l'apertura di una nuova farmacia con criterio topografico anche nel caso in cui non si abbiano riferimenti dei documenti?
A tale domanda rispondiamo con una recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui
"l'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta"
E cio' in quanto
"l'ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato,
con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio.
Ecco quindi che non è possibile effettuare una richiesta di accesso agli atti per pratiche in itinere ove non sia abbiano riferimenti e/o informazioni ufficiali, stante un generale divieto di controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione.
Esiste però un altro principio, ovvero che l'amministrazione deve evitare che il povero Farmacista faccia "istanze" al buio. Ed infatti
Tuttavia, incombe in capo all'amministrazione il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio”.
Quindi è possibile che una volta effettuato l'accesso agli atti, quegli atti richiesti, non esistano. In tali casi l'amministrazione è tenuta ad informare la parte della inesistenza, al fine di evitare i c.d. “accessi agli atti al buio”.
L'istanza di accesso agli atti sarà la giusta strada anche per conoscere lo stato dell'arte in tema di revisione della pianta organica, i lavori preparatori e l'istruttoria in corso da parte del Comune interessato, soprattutto dopo le numerose aperture a seguito del Concorso Straordinario Farmacie. Va infatti rilevato che le farmacie aperte in deroga secondo l'art. 104, criterio topografico, sono soggetto al c.d. riassorbimento ex art. 380 del testo unico.
Conclusione:
Per rispondere al nostro farmacista lettore, possiamo dire affermare che sebbene non vi sia un generale potere di accesso ai documenti sconosciuti, vi è comunque l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione e quindi del Comune, di informare il cittadino dell'esistenza o meno di tali documenti, o nel caso peggiore dello smarrimento di tali documenti ove precedentemente esistenti, e quindi di evitare quelli che abbiamo definito come "accesso agli atti al buio".
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