Parliamo di un tema caro ai lettori e partecipanti del Concorso Farmacie, sia di quello esaurito Ordinario che di quello Straordinario.
Vero che il bando di concorso ha previsto la possibilità di partecipazione, in forma singola o associata a due particolari forme di Titolari effettivi di farmacia, e come molti di voi hanno già compreso, stiamo parlando
- titolari di farmacia rurale sussidiata;
- titolari di farmacia soprannumeraria
Ecco quindi che è sorta sovente una domanda:
Ma cosa accade alle Farmacie dei titolari una volta che abbiano vinto il concorso?
Sia in caso in cui tale titolarità sia in forma individuale che in forma collettiva, la risposta è quella prevista dall'art. 112 del testo unico secondo cui, si decade ed infatti:
"l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.
chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
E quindi la sorte in caso di rinuncia è una incompatibilità successiva alla assegnazione che osterà all'autorizzazione.
Ecco quindi che nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
Il vero rischio nascosto è quello di trascinare nella incompatibilità anche gli altri membri dell'associazione vincitrice del concorso, fattispecie questa che è stata già affrontata in altri casi di applicabilità dell'art. 8 della legge 362 del 1991 in cui ad esempio il Tar dopo aver pronunciato la decadenza ha ribadito che il punteggio in graduatoria era dell'intera associazione e che pertanto non residuavano diritti in capo all'associato rimasto orfano del proprio partner dichiarato incompatibile.
Attenzione poi alla previsione dell'art. 8 co. 1 della legge 362 del 1991 configurandosi in questa ipotesi l’incompatibilità tra lo status di socio e quello di “titolare di altra farmacia” prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.
Quanto invece ai titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta videntemente della “parafarmacia”, il problema è relativo in quanto la parafarmacia rientra nel settore del commercio. La incompatibilità atterrà piu che altro alle modalità di gestione della sede - necessariamente distaccata dalla farmacia, alla gestione, in quanto il Direttore della Farmacia non potrà svolgere contemporaneamente due mansioni per limite di ore.
Quindi la posizione di "titolare di farmacia rurale sussidiata" o "soprannumeraria" da una parte consente la partecipazione al concorso, qualifica che non è necessario mantenere fino alla fine del concorso, dall'altra tuttavia dovrà semplicemente rinunciare alla sede di cui è titolare e/o socio, una volta vinta la posizione in graduatoria.
Va precisato che non è possibile ipotizzare la cessione e/o il conferimento e/o una forma anche indiretta di monetizzazione della proprio precedente sede per non incorrere nel divieto della "preventiva vendita nei 10 anni dal concorso", elemento di cui abbiamo parlato in altro post e su cui abbiamo ribadito il concetto del "divieto del doppio vantaggio", ovvero Titolarità/monetizzazione e concorso, comunque venga realizzato.
Chiaramente la farmacia sussidiata rinunciata sarà vacante, e sarà inserita in un prossimo concorso, presumibilmente ordinario per titoli ed esami, e sarà segnala quale sede oggetto di indennità ex artt. 110. E' anche possibile che il Comune del territorio chieda la gestione provvisoria ove si tratti dell'unico presidio.
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