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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia, "topografica", la posso trasferire? No.

Sono titolare di una farmacia istituita con il criterio topografico in deroga, quello previsto dall'art. 104 del TULS, è possibile richiedere il trasferimento in un'altra zona del medesimo Comune?

Per rispondere a tale quesito senza perdere tempo, vai alle conclusioni,


Se invece hai qualche istante per inquadrare il quesito facciamo un passo indietro, e quindi precisiamo che oltre a criterio ordinario previsto dalla normativa nazionale, casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com'è noto, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.), quello della farmacia succursale (art. 116 t.u.l.s.) e quello del dispensario farmaceutico (legge n. 221/1968, art. 1).


Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico non è un dogma intangibile in senso assoluto.

Queste figure hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; quindi, con riferimento al caso di specie, l’autorizzazione di una farmacia con criterio topografico, o di una succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa, seppure nei limiti delle censure dei TAR, per casi di illogicità manifesta o arbitrarietà.


Vediamo il caso specifico del trasferimento della farmacia istituita con il criterio topografico, con l'avvocato aldo lucarelli
Trasferire una Farmacia? non sempre è possibile


Fatta tale premessa è doveroso altresì evidenziare che recentemente la giurisprudenza dei TAR ha stabilito per la farmacia ex art. 104, quella del nostro caso, una impossibilità ad essere trasferita, e cio' nell'assunto che oggi la "zona" è un concetto nuovo rispetto alla sede della farmacia, e che pertanto l'istituzione della farmacia con criterio topografico, è giustificata proprio dalle necessità di quella determinata "zona" dalché ne deriva la non possibilità al trasferimento.


Ciò posto, deve osservarsi che la legislazione vigente lascia in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.


E’ stato, altresì, rimarcato che “le modifiche all’ordinamento farmaceutico se da una parte hanno soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale, dall’altra hanno lasciato “invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” ..


Non si parla più di “sedi” ma di “zone”, ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto.


E quindi ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona».

In estrema sintesi il quadro normativo su richiamato impone di mantenere una precisa ed univoca individuazione dell’ambito territoriale assegnato a ciascuna sede farmaceutica in funzione di garanzia della capillarità del servizio.


applicando le suesposte coordinate ermeneutiche deriva che la Farmacia istituita secondo il parametro topografico, per la sua peculiarità non può essere liberamente trasferita proprio perché la sua collocazione in quella determinata "zona" è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitati, che hanno ne hanno giustificato l'istituzione.

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