Nella istituzione di alcune attività commerciali è necessario tener presente una distanza minima, che nel caso delle farmacie urbane è il noto limite dei 200 metri.
Per rispondere a tali domande, utilizziamo i termini della giustizia amministrativa.
Il criterio di calcolo è infatti quello imposto dall'art. 190 del codice della strada, a tenore del quale
“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” e solo quando questi “manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…”.
Secondo la norma citata, inoltre: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri…È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”.
Proprio alla luce di tale disposizione, con riferimento alla misurazione della distanza (tra due punti vendita o per il rilascio di licenze concessioni per le quali è prevista una distanza minima) si è ritenuto che la distanza vada calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato con il rispetto delle norme del codice della strada, compreso il comma 2 dell’art. 190, “tenendo conto degli attraversamenti stradali consentiti e, in genere, delle norme del codice della strada”.
Ne discende che non è possibile per la recente giurisprudenza amministrativa, effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, o su opzioni alternative non supportate da regolarità, seppure non necessariamente pericolose.
Ad esempio non è stata ritenuta idonea una misurazione che prevede attraversamenti non consenti, oppure comportamenti non conformi da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad un accorciamento del percorso, ad esempio tagliare su giardini pubblici, attraversare ove non è consentito.
E’ evidente, infatti, che l’approccio metodologico indicato non solo non è conforme al concetto di “percorso pedonale più breve” precisato dalla giurisprudenza, ma si presta ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica.
per i Tar l’art. 1 della legge n. 475/68 dispone che “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie” e quindi “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”.
Tale regola si applica in caso di trasferimento della farmacia all'interno della stessa zona di competenza, ambito di cui ci siamo già occupati in altro post. (clicca qui).
Oltre a tale regola, per le farmacie sussiste poi la norma dei 3 km prevista per sedi operanti anche in diversi comuni, ed in occasione di una nuova istituzione. E' solo il caso di precisare che tale norma si applica a comuni sino a 12.500 abitanti e che per il Consiglio di Stato si applica sia alle farmacie rurali che alle urbane, essendo tale principio (art. 104 TULS) un criterio alternativo a quello demografico e che ai fini del riassorbimento
questa distinzione non ha alcuna base nelle fonti normative. Le due espressioni “criterio demografico” e “criterio della distanza”) sono equivalenti ed indicano entrambe il criterio stabilito dall’art. 104, cit., quale alternativo a quello demografico. Consiglio di Stato 2851/2014.
Prima di concludere una precisazione, è impugnabile il criterio utilizzato ed il calcolo effettuato, a condizione di offrire una alternativa valida e legale, senza utilizzare stratagemmi contrari al codice della strada o irrazionali.
(cfr. Cons. Stato, III, 6.8.2018, n. 4832; T.A.R. Lazio, Latina, 6.4.2017 n. 229, e conforme TAR Toscana Sez. II sentenza n. 167 del 10 luglio 2019)
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