Facciamo un po' di chiarezza tra i due istituti radicati capillarmente su tutto il territorio nazionale, ed oggi sotto i riflettori stante l'apertura delle “nuove” sedi di farmacia dei vari interpelli regionali, a seguito dell'auspicata chiusura del Concorso Straordinario Farmacie.
E quindi, per la farmacia succursale il Testo Unico Leggi Sanitarie – TULS, prevede, che, per “provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura”, può essere autorizzata “l’apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione”.
L’attribuzione della succursale, avviene tramite concorso pubblico tra “i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura”, salvo che, vi sia nel Comune una sola farmacia, nel qual caso è in facoltà della P.A. affidare la succursale, senza concorso, al titolare dell’unica farmacia o affidarla previo concorso bandito a livello provinciale.
Per l'affidamento quindi vale sempre il principio della vicinanza, ma essendo un presidio escluso dalla pianta organica, dovrà essere affidato all'unico farmacista del Comune, oppure immessa a concorso.
Diversamente, il dispensario farmaceutico è stato previsto dalla Legge del 1968, che, nella sua versione originaria, prevedeva che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in mancanza o in assenza di apertura della farmacia prevista in pianta organica, venivano istituiti i dispensari farmaceutici(dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati), sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il titolare di quella più vicina.
Successivamente, la Legge del 1991 ha modificato l'originaria introducendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e aggiungendo la figura dei dispensari farmaceutici stagionali, cioè di dispensari nelle “stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico (…) con popolazione non superiore a 12.500 abitanti (…)”
Quindi, prima della L. n. 362/1991, le esigenze dell’utenza legate ai flussi turistici potevano essere soddisfatte solo tramite le farmacie succursali, laddove i dispensari rispondevano a una diversa esigenza, legata soprattutto a profili di carattere “topografico/organizzativo” nelle zone a ridotta densità demografica e non servite da una farmacia in loco.
Assistiamo quindi ad una serie di leggi regionali che coadiuvano la legge nazionale seppur nell'argine dei limiti nazionali – come nel caso della Campania con il noto comma 54-bis o della "proiezione" di farmacia in Toscana.
La possibilità di istituire e/o mantenere di dispensari farmaceutici è stata posta nella logica della maggiore flessibilità di tale istituto rispetto alla farmacia succursale, che pur se limita nel tempo è pur sempre un presidio operante al 100%.
Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune).
Ebbene, dal suddetto quadro si ricava che la farmacia succursale:
- non rientra nella cd. pianta organica;
- va assegnata tramite concorso pubblico, salva la facoltà di assegnazione all’unica farmacia ordinaria esistente.
Quindi prima di concludere, una precisazione ed in tema di autorizzazione della farmacia succursale.
In relazione a tale ultimo profilo risulterebbe illogico ritenere che una sede farmaceutica succursale sia oggetto di concorso ogni anno, mentre è ragionevole ritenere che essa sia oggetto di concorso la prima volta , quando la P.A., nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di avvalersene, e che, a valle dell’individuazione dell’assegnatario, sia stagionalmente autorizzata all’apertura (di anno in anno).
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