Facciamo un po' di chiarezza tra i due istituti radicati capillarmente su tutto il territorio nazionale, ed oggi sotto i riflettori stante l'apertura delle “nuove” sedi di farmacia dei vari interpelli regionali, a seguito dell'auspicata chiusura del Concorso Straordinario Farmacie.
E quindi, per la farmacia succursale il Testo Unico Leggi Sanitarie – TULS, prevede, che, per “provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura”, può essere autorizzata “l’apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione”.
L’attribuzione della succursale, avviene tramite concorso pubblico tra “i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura”, salvo che, vi sia nel Comune una sola farmacia, nel qual caso è in facoltà della P.A. affidare la succursale, senza concorso, al titolare dell’unica farmacia o affidarla previo concorso bandito a livello provinciale.
Per l'affidamento quindi vale sempre il principio della vicinanza, ma essendo un presidio escluso dalla pianta organica, dovrà essere affidato all'unico farmacista del Comune, oppure immessa a concorso.
Diversamente, il dispensario farmaceutico è stato previsto dalla Legge del 1968, che, nella sua versione originaria, prevedeva che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in mancanza o in assenza di apertura della farmacia prevista in pianta organica, venivano istituiti i dispensari farmaceutici(dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati), sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il titolare di quella più vicina.
![Vediamo in cosa consiste la farmacia succursale ed il dispensario farmaceutico, a cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli](https://static.wixstatic.com/media/11062b_b54f9696aaa44af3b89590be8e51f6b5~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/11062b_b54f9696aaa44af3b89590be8e51f6b5~mv2.jpg)
Successivamente, la Legge del 1991 ha modificato l'originaria introducendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e aggiungendo la figura dei dispensari farmaceutici stagionali, cioè di dispensari nelle “stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico (…) con popolazione non superiore a 12.500 abitanti (…)”
Quindi, prima della L. n. 362/1991, le esigenze dell’utenza legate ai flussi turistici potevano essere soddisfatte solo tramite le farmacie succursali, laddove i dispensari rispondevano a una diversa esigenza, legata soprattutto a profili di carattere “topografico/organizzativo” nelle zone a ridotta densità demografica e non servite da una farmacia in loco.
Assistiamo quindi ad una serie di leggi regionali che coadiuvano la legge nazionale seppur nell'argine dei limiti nazionali – come nel caso della Campania con il noto comma 54-bis o della "proiezione" di farmacia in Toscana.
La possibilità di istituire e/o mantenere di dispensari farmaceutici è stata posta nella logica della maggiore flessibilità di tale istituto rispetto alla farmacia succursale, che pur se limita nel tempo è pur sempre un presidio operante al 100%.
Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune).
Ebbene, dal suddetto quadro si ricava che la farmacia succursale:
- non rientra nella cd. pianta organica;
- va assegnata tramite concorso pubblico, salva la facoltà di assegnazione all’unica farmacia ordinaria esistente.
Quindi prima di concludere, una precisazione ed in tema di autorizzazione della farmacia succursale.
In relazione a tale ultimo profilo risulterebbe illogico ritenere che una sede farmaceutica succursale sia oggetto di concorso ogni anno, mentre è ragionevole ritenere che essa sia oggetto di concorso la prima volta , quando la P.A., nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di avvalersene, e che, a valle dell’individuazione dell’assegnatario, sia stagionalmente autorizzata all’apertura (di anno in anno).
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