Tre figure presenti nel nostro ordinamento che corroborano la distribuzione territoriale dei farmaci, assistendo i cittadini e risultando complementari e non certo sostitutive delle farmacie ordinarie, verso le quali quindi non dovrebbero svolgere “concorrenza” essendo istituti funzionali e subordinanti alle farmacie regolari presenti nelle varie piante organiche comunali.
Non sempre è tutto così lineare ed infatti si assiste ad una sovrapposizione di servizi, soprattutto nel periodo estivo o per le zone ove l'afflusso turistico, con il benestare di Amministrazioni un po' distratte, vengono a sussistere e quindi quasi sovrapporsi strutture stagionali e strutture stabili.
Ciò posto, va rilevato che il Legislatore del 1991, ha previsto la figura del dispensario stagionale, per sopperire alle esigenze legate ai flussi turistici in località con popolazione inferiore a 12.500 abitanti.
Vi è stata quindi una sovrapposizione con la precedente figura della farmacia succursale, senza un raccordo normativo tra le due ipotesi.
Sul punto, si può precisare che con valenza generale, che i casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico, quello della farmacia succursale ( e quello del dispensario farmaceutico (legge 1968). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico non è una regola assoluta nel nostro sistema.
Ed È quindi evidente l'affinità delle figure della farmacia istituita su base "topografica", della farmacia succursale, e del dispensario farmaceutici. Queste figure hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; è ipotizzabile, cioè, che in talune situazioni concrete vi siano condizioni tali da legittimare indifferentemente l'una o l'altra soluzione, restando affidata la scelta alla mera discrezionalità degli organi competenti.
Da qui quindi la possibile conflittualità tra gli operatori ove le amministrazioni non prendano posizioni delineate ed effettive a favore di una piuttosto che di un'altra situazione, oppure come spesso accade in questo periodo storico, l'adeguamento della situazione di fatto, ad esempio l'apertura di nuove farmacie ordinarie a seguito di concorso ordinario o straordinario, non segua un immediato aggiornamento della situazione di diritto, ad esempio tramite la revisione della pianta organica e la rimodulazione del territorio e della perimetrazione.
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Il fatto che talora e a seconda dei casi l'amministrazione possa trovarsi ad optare fra l'istituzione di una proiezione e quella di una succursale, o di un dispensario, ovvero di una farmacia "topografica", lungi dal delegittimare l'istituto della proiezione conferma che quest'ultimo non è un monstrum e non si pone in contraddizione con il sistema ordinario più di quanto lo facciano gli altri tre istituti.
Solo a titolo di precisazione, la proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche “ex tempore” (Valido solo nella Regione Toscana).
Lo scopo comune è sempre quello di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio. Anche la scelta legislativa di riservare (di norma) la proiezione al titolare di zona appare rispettosa dell'impianto del sistema, che prevede il diritto di esclusiva entro quell'àmbito territoriale”
Quindi, con riferimento all’autorizzazione di una farmacia succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa.
Con particolare riguardo alle farmacie succursali, la giurisprudenza ha altresì precisato che la “disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso.
Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali
rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente.
Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune).
Rimane quindi da analizzare cosa accade a tali istituti ove nella pianta organica arrivi una "nuova" farmacia, di nuova istituzione a seguito di concorso ordinario o straordinario, e quindi muti la situazione oggettiva che aveva legittimato l'apertura dei presidi farmaceutici citati.
Su tale spinoso argomento, ove un ruolo fondamentale avrà il Comune e l'istruttoria da questi effettuata, soprattutto per ciò che attiene da una parte alla perimetrazione, e dall'altra all'analisi dei flussi turistici, riserviamo altro articolo, anticipando però la conclusione:
è necessario rendere coerente la situazione di fatto venutasi a creare a seguito del nuovo arrivo, con la situazione di diritto che prima legittimava l'istituzione dei presidi ausiliari della farmacia, presidi che potrebbero non essere piu' necessari e quindi legittimi..
Studio Legale Angelini Lucarelli, la Farmacia Succursale: "Con particolare riguardo alle farmacie succursali, la giurisprudenza recente ha altresì precisato che la “disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso."
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