Violazione della prelazione nella società che gestisce la farmacia ad opera di uno dei soci che vende, ad un estraneo, escludendo i propri soci.
Ricordiamo che il principale modello societario utilizzato dagli assegnatari del concorso straordinario farmacie è stato quello della SRL composta dagli assegnatari associati farmacisti, vincolati alla gestione per un triennio.
Il nostro caso riguarda una Farmacia Srl da concorso ma il discorso è uguale anche per le altre farmacie Srl (eccetto che per il vincolo triennale).
Ora che il triennio è trascorso si è concretizzata la strada alla cessione di quote della farmacia,
ed il caso prospettato riguarda la cessione di quote di un ex associato farmacista verso estranei alla società, in violazione degli accordi interni, accordi di prelazione dei soci (ex associati) ad essere preferiti rispetto agli estranei, quindi in sintesi, la violazione della prelazione.
Ma come funziona la prelazione nelle Farmacie SRL?
La prelazione, intesa come diritto che si riconosce ad un socio di essere preferito rispetto ad altri esterni alla compagine della Farmacia può essere oggetto di uno specifico patto, per l'appunto parasociale, oppure essere contenuto nello statuto della società.
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La differenza non è di poco conto per quanto vedremo in quanto il patto di prelazione, concluso tra i soci di una società, è idoneo a generare obblighi e diritti reciproci in capo parti che lo abbiano stipulato.
Da una parte, sussiste l'obbligo, a carico del socio (o dei soci) che intenda disfarsi della quota della Farmacia (nella specie la partecipazione sociale alla Farmacia), cui la prelazione si riferisce, di darne comunicazione agli altri e di preferirli ad ogni altro possibile acquirente, a parità di condizioni; dall'altra, si pone il diritto, in capo agli altri soci, di ricevere tale comunicazione e di essere preferiti nell'acquisto.
L'evidente carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha - in via di principio - effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall'accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi. Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale.
Ciò implica che la quota non potrà essere riscattata dal terzo acquirente in buona fede. (Cass. 12370/2014)
La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle quote oggetto al socio escluso dalla prelazione.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una societa a responsabilità limitata poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente (Cass., 23 luglio 2012, n. 12797).
Quindi la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - stante una efficacia reale del patto inserito nello statuto sociale che non arriva però al diritto di riscatto bensì al diritto al risarcimento del danno, danno che tuttavia dovrà essere provato.
In altre parole, l’efficacia reale comporta che la società (nel nostro caso Farmacia Srl) potra rifiutare di riconoscere la veste di socio all'acquirente in violazione della clausola di prelazione. (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., 22 giugno 2016, n. 12956; Cass., 23 luglio 2012, n. 12797)
Per concludere possiamo dire che le tutele nei confronti della violazione del patto di prelazione sono variegate in intensità a seconda della modalità di costituzione del patto.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli
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