Affrontiamo la delicata questione della liquidazione della quota del socio receduto, defunto o escluso nella farmacia sottoforma di società in nome collettivo con particolare riguardo alla questione inerente le "operazioni in corso" alla data del recesso che dovranno essere conteggiate nella quota da liquidare.
Vi è poi un altro aspetto che ci viene chiesto, ovvero se la controparte sia unicamente la società o anche gli altri soci.
I due quesiti sono di particolare rilevanza in quanto vanno ad incidere sia sul quantum da liquidare sia sul chi debba procedere alla liquidazione.
Farmacia SNC la liquidazione della quota del socio receduto o defunto
L'articolo 2289 del codice civile stabilisce che ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente, «se vi sono operazioni in corso, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime».
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il concetto di operazioni in corso di cui all'art. 2289 co. 3 c.c. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti.
Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare utili e spese (cfr. Cass.n.6709/1982, n.1027/1993, n.6966/1996 e n. 960/2000.)
In particolare, nelle prime due pronunce la Corte ha esaminato casi -accostabili a quello qui in esame- nei quali era in discussione una sopravvenienza attiva (le altre riguardano
sopravvenienze passive per debiti anteriori) per crediti riconducibili a situazioni già verificatesi al momento del recesso.
Il concetto di "operazioni in corso" puo' riguardare anche operazioni extra giudiziali nascenti anche da un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ad esempio la ASL per la l liquidazione delle fatture inerenti le prescrizioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ed anche se tali questioni siano materializzate successivamente al recesso ma riconducibili a quel determinato periodo,quindi riferibili al periodo anteriore al recesso del socio dalla SNC. Sul punto Cass. 1027/1993.
Prima di chiudere precisiamo che in tema di liquidazione della quota di partecipazione a società di persone, con domanda proposta, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., dall'erede del socio defunto, ovvero dal socio che abbia esercitato la facoltà di recedere o che sia stato escluso, le Sezioni semplici hanno dato difformi risposte al quesito della spettanza della qualità di contraddittore alla società medesima ovvero agli altri soci (od anche a costoro).
L'orientamento prevalente è nei senso di ritenere passivamente legittimata soltanto la società. Cass. 5853 1984.
La società di persone, si è osservato, anche se priva dì personalità giuridica, è autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi; fra tali rapporti, si è rilevato, rientra quello inerente alla liquidazione della quota, perché riguarda un credito verso la società di soggetti ormai usciti dal novero dei soci, e non comporta un mutamento della struttura sociale, già verificatosi in dipendenza dei fatto risolutivo della partecipazione del singolo socio, cioè la morte, il recesso o l'esclusione.
In sintonia con detto enunciato, si è ritenuto che l'art. 2284 cod. civ, quando prevede il dovere degli "altri soci" di liquidare la quota agli eredi del socio defunto, si riferisca in effetti alla società, ormai costituita soltanto dai soci restanti. Si è aggiunto che l'art. 2285 cod. civ., ove indica gli "altri soci" come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio, risponde ad esigenze e finalità estranee alla problematica sulla liquidazione della quota.
In conclusione. con la composizione del contrasto giurisprudenziale, si devo affermare che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci. Cass. Sez. Un. 291 2000.
Avv. Aldo Lucarelli
Non costituisce consulenza
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