top of page
Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia Snc creditore del socio e patto di famiglia

Ci viene chiesto quale sia la sorte di un creditore particolare del singolo socio titolare di SNC (farmacia) una volta che questa sia stata ceduta a terzi e sia stato eseguito un patto di famiglia.


Prima di procedere è necessario precisare che nelle società in nome collettivo, SNC, il creditore particolare del socio, ovvero del singolo socio e quindi non della farmacia, finché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota (art. 2305 cc).


Ed ancora che in tema di “patto di famiglia”  è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie. I beneficiari sono infatti tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità.





A questo punto si innesta il caso prospettato, ove un creditore del singolo socio di SNC abbia agito in giudizio con azione revocatoria ordinaria (art. 2910 cc) al fine di recuperare il proprio credito, pregiudicato a suo dire dall'avvenuta cessione della SNC da parte del titolare suo debitore.



Farmacia Snc creditore del socio e patto di famiglia
Farmacia Snc creditore del socio e patto di famiglia

Farmacia Snc creditore del socio e patto di famiglia: Il primo punto da chiarire è che nel giudizio di revocazione ordinaria intrapreso ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768 - bis cod. civ. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiché da esso consegue l'obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell'azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile (art. 768 - quater cod. civ.), a conclusioni diverse deve però pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione.



Chiarito che i coniugi sono chiamati nella causa intenta dal creditore solo se questi abbiano avuto un vantaggio liquidato dal patto si famiglia, è necessario ora soffermarsi sulle sorti della quota della SNC (farmacia) ceduta.


Quota di SNC non espropriabile dal creditore del singolo socio finché dura la società

Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605).



Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui.

L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione.



Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società.


Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto:

"il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota" Cass. 12228/2023.

 


Avv. Aldo Lucarelli

Comments


bottom of page