Su richiesta di un lettore di occupiamo del caso della Farmacia Rurale, della possibilità di trasferimento della sede rurale e dei rapporti con la pianta organica e del rischio di riassorbimento nel caso di una sede con meno di 3000 abitanti.
Al fine di sgombrare il campo da dubbi va subito precisato che «la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che quanto previsto dall’art. 104 T.U.LL.SS. – come sostituito dall’art. 2 della l. n. 362 del 1991 – in tema di riassorbimento nella individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche, trova esclusivamente applicazione per le farmacie urbane, aperte in base al mero criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali, istituite in base al criterio topografico (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 22 maggio 2019, n. 3334, 9 aprile 2019, n. 2302, e 20 giugno 2018, n. 3807)».
Tale ultimo limite, ha aggiunto il giudice, «“si spiega in ragione della distinzione tra farmacia urbane e farmacie rurali.
In base all’art. 1, l. 8 marzo 1968, n. 221, il criterio discretivo, fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono “rurali” le farmacie situate in “comuni”, “frazioni” o “centri abitativi” con meno di cinquemila abitanti, ovvero in “quartieri periferici” non congiunti, per continuità abitativa, alla città.
Sono farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 15 maggio 2006, n. 2717).
Dunque, la mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione trova la propria ratio nella considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione” (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302)».
Chiarito tale passaggio è opportuno rammentare che la statuizione in parola è conforme alla giurisprudenza amministrativa recente che esclude l’applicazione del criterio demografico alle farmacie rurali, stante la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221 del 1968 (oltre alle sentenze citate dal primo giudice, si veda, anche Consiglio di Stato, sentenza 14 gennaio 2021, n. 450).
E quindi quali riflessi per il trasferimento della farmacia rurale?
Deve essere quindi ribadito che «la farmacia rurale può essere autorizzata a trasferirsi, ma solo ed esclusivamente all’interno della medesima zonizzazione nel quale la stessa è stata originariamente ubicata onde non vanificare le ragioni di interesse pubblico alla base della sua istituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, 10 settembre 2018, n. 5312).
E' escluso quindi che la farmacia rurale, proprio quale presidio di zona disagiata possa avvantaggiarsi del trasferimento per presidiare zone ritenute migliori a rischio infatti di snaturarne la tipologia.
E la Pianta Organica?
Vale ricordare in proposito che la revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale. In tal caso quindi, visto che nel caso in esame si tratta di presidio di soli 3000 abitanti, non si applica alle farmacia rurali sussidiata.
Comments