Farmacie gestite in forma individuale e Farmacie gestite da Società, una evoluzione dovuta al tempo.
Oggi infatti L’art. 7, comma 1, della L. 362/91, come riscritto dall’art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017, dispone che
“sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.
Dal modello del singolo farmacista si sta passando ad un modello Societario anche ove la proprietà sia individuale, si pensi alle Srl unipersonali.
Ecco quindi che dal 2017 si è verificato l'ingresso del mondo Farmaceutico nel diritto Societario e viceversa.
In altro post abbiamo affrontato il problema degli atti elusivi quegli atti che oggi sono astrattamente possibili con i meccanismi societari ma che rimangono sostanzialmente vietati dalla normativa Farmaceutica perché elusivi dei divieti di legge.
Nel presente post su richiesta facciamo un punto sintetico e sommario sulle tipologie di società e sui pregi di alcune forme da preferire ad altre tipologie, ove necessario contattateci per il vostro caso concreto.
Iniziamo con la Società in Accomandita Semplice.
Le caratteristiche della Farmacia SaS
Società in Accomandita Semplice presenta due categorie di soci:
– accomandatari, detti anche amministratori perché amministrano di diritto la società.
Il loro nome infatti è inserito nella dizione Sociale, elemento utile se si vuole "tipizzare" la società con il nome del titolare.
Questi sono pienamente responsabili delle sorti dell’azienda, infatti mettono a rischio il proprio patrimonio per le obbligazioni della societa.
Sono considereti soci lavoratori quindi non di mero capitale pertanto soggetti agli obblighi verso INPS.
Gli accomandari quindi sono imprenditori e come tali soggetti anche a tutte le incompatibilità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 in quanto partecipanti alla gestione diretta della società.
Poi vi sono i soci di capitale ovvero gli
– accomandanti, esclusi per legge dall'amministrazione e gestione della società.
Hanno però una responsabilità limitata al valore della quota conferita quindi sono soci di capitale che tuttavia possono essere anche soci lavoratori della società a cui appartengono.
Gli accomandanti assomigliano ai soci di Srl ma rispetto a questi sono esclusi tassativamente dalla gestione della società.
Sara quindi il caso del socio non farmacista non coinvolto nella gestione.
Infatti
Se un socio acoomandante interviene nella società perderà il beneficio della responsabilità limitata.
L’accomandante può infatti operare solo sotto la direzione dell’accomandatario, a patto che lo statuto societario lo preveda, e ricevere speciali deleghe per singole operazioni.
Se l’accomandante viola il divieto d’immistione perde il beneficio della responsabilità limitata, e pertanto acquista responsabilità illimitata.
Farmacie sotto forma di Società a Responsabilità Limitata
Modello preferito per le nuove farmacie con pluralità di farmacisti, modello preferito dal Consiglio di Stato a seguito del Concorso Straordinario Farmacie per le Associazioni di Farmacisti.
Società con personalità giuridica, organizzazione sociale strutturata e possibilità di prevedere un Consiglio di Amministrazione ed un Revisore dei Conti.
Nella Srl l'amministrazione potrà essere affidata anche a soggetti esterni non soci, elemento da valutare in caso di influenze lavorative con altre farmacie.
Un farmacista ad esempio potrà essere amministratore di una Srl e farmacista in un altra stante l'assenza dell'elemento sanitario nella gestione sociale della Srl.
La Srl si preferisce per facilità di circolazione della proprietà rappresentata da quote e dalla possibilità di prevedere forme di gestione collettiva come il consiglio di amministrazione, oltre al vantaggio della responsabilità limitata al valore delle quote conferite.
Da ricordare che nelle Srl è possibile prevedere accordi di diritto privato specifici tra i soci, ovvero predisporre patti parasociali.
Farmacia Srl unipersonale
La Srl unipersonale avrà la struttura stella della Srl ed il vantaggio di proprietà unica, sebbene sia soggetta a precisi obblighi al fine di garantire la limitazione di responsabilità.
Modello molto utilizzato dai titolari storici di farmacia che hanno conferito la propria azienda in una forma societaria di stampo autonomo.
Facilità di gestione e di circolazione, possibilità di pluri proprietà sono i punti forti di tale modello.
Leggi anche La Farmacia Srl unipersonale
Farmacie, quale modello Societario?
La ditta individuale infine prevede la fusione tra la persona fisica titolare di partita iva e l'azienda impresa che coinciderà con la stessa persona.
Il rischio di impresa in tal caso coinciderà con la persona del titolare, elemento oggi possibile e assai frequente seppure superato dalla riforma del diritto societario in farmacia operata con la legge 124 del 2017.
Le Snc sono invece società di persona, come le SaS ove tuttavia non vi è differenza tra i soci.
La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.
Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore nella SNC non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi della stessa società.
Per una Farmacia la scelta del modello, ed in primis della natura ovvero società di persone (Snc e Sas) o di capitali (Srl, Sapa, Spa) dipenderà dalla tipologia del business e dalla fase di esso.
Ad esempio la Srl è stata ritenuta "ideale" per i vincitori del concorso straordinario farmacie in quanto consente una con presenza di farmacisti associati ed una parità di gestione,
mentre la Snc o la SaS sono state ritenute più idonee per Business più antichi, di stampo familiare, ed invece la Spa per scopi prettamente di investimento e su scala nazionale o di ampio raggio.
Molto quindi dipenderà da una serie di fattori quali, il valore dell'attività, dalla gestione, singola o associativa, dalla fase dell'impresa se start up, o matura, dal volume di fatturato, e dalle esigenze delle proprietà che potrà coincidere o non coincidere con la gestione.
Il modello 231/01 nel diritto farmaceutico per la società che opera nel settore del farmaco.
Prima di chiudere è importante evidenziare che nel diritto farmacetico, così come in tutto il mondo del diritto societario, non è possibile evitare di porre attenzione ad un buon modello come previsto dal d.lgs 231/01. Un Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del DLgs 231/2001 è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale dell'impresa che opera nel mondo del diritto farmaceutico e nella vendita dei farmaci per la gestione dei suoi processi sensibili.
Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali, e dovrà prevedere - nella parte speciale - una serie di normative inerenti la vendita dei farmaci la legislazione farmaceutica cos' come le procedure in protocolli e carta dei servizi atte a contenere il rischio.
L'analisi in diritto farmaceutico, secondo la normativa del farmaco e la vendita dello stesso in ogni suo passaggio, da trasporre nel modello 231 è essenziale per la compliance, ovvero l'adesizione al modello legale previsto dalla legge.
Da ultimo, ma ultimo non è, attenzione alle incompatibilità del sistema farmaceutico riservate ai farmacisti dalle leggi speciali.
Diritto Farmaceutico e delle Società
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