Ci viene chiesto di approfondire un tema specifico in tema di successione ereditaria della Farmacia.
È possibile attribuire la farmacia ad uno solo degli eredi?
Cosa accade se vi sono creditori dell'asse ereditario?
Cosa accade se vi sono creditori particolari del legatario che riceve la farmacia?
Farmacia, Eredità, Legato
Per rispondere a questa domanda precisiamo si è possibile tramite l'istituto del Legato.
Il Legato a sua volta potrà essere legato in conto di legittima, che ammette l'assegnazione anche prima della apertura della successione senza preclusioni sulla quota di legittima ed il legato in sostituzione di legittima, che è l'assegnazione di un determinato bene al posto della legittima. In tale ipotesi si crea in pari tempo una successione a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri.
Ecco quindi che il legatario in conto non è solo legatario, ma è erede per la differenza.
Ove uno degli altri chiamati all'eredità, ad esempio un fratello si ritenesse leso dalla assegnazione della farmacia attribuita con legato a titolo particolare questi potrà procedere con un'azione di riduzione nei confronti del legatario che abbia ricevuto la farmacia, nel caso tale valore abbia ecceduto la quota pro parte idealmente spettante al legittimario. (art. 560 cc).
Attenzione l'azione andrà svolta avverso il valore dell'attribuzione.
Ove si rendano invece lesi i creditori dell'asse ereditario quali creditori del defunto titolare si potranno verificare alcune ipotesi, ovvero questi potranno attaccare l'eredità giunta al nuovo soggetto se sono ricompresi tra i creditori dell'asse ereditario.
Rimane poi la questione dei creditori particolari del legatario, colui che ha ricevuto tramite legato l'azienda farmacia.
Per tali creditori si apre la strada dell'azione di recupero sul compendio ereditato.
Se invece si tratta dei creditori del soggetto che NON ha ricevuto la Farmacia, allora si possono ipotizzare azioni a tutela dell'asse ereditario mai giunto nelle mani del soggetto. Trattasi delle azioni a difesa dei creditori particolari del legatario pretermesso.
Quindi prima di chiudere una precisazione. Se sussistono creditori questi potranno essere
- maggiormente garantiti nel caso siano creditori particolari del soggetto a cui arriva la farmacia tramite legato.
- gravemente danneggiati, nel caso siano creditori del soggetto spogliato dell'asse ereditario per attribuzione della Farmacia ad uno dei legatari.
Per questi ultimi si apre la strada ad un ventaglio di ipotesi giudiziali di non semplice soluzione.
Per tale ipotesi si registra il divario tra
1) la tesi di chi, pur manifestando in linea generale adesione all’applicazione in via analogica della tutela disposta dall'azione prevista dall'524 c.c. ritiene che i creditori sarebbero privi di tutela, (Cass. 19996/2016)
2) chi invece, con il chiaro intento di ampliare gli spazi di tutela dei creditori, ritiene che tali creditori possano avviare un azione civile ai sensi dell'art 524 cc o una revocatoria, o una azione surrogatoria. (Cass. Civ 16623/2019)
Precisiamo infatti che se a un legittimario quindi coniuge, figli ed ascenditi previsti dall'art. 536 del codice civile, è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato stesso e chiedere la propria quota di legittima
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento, dando così vita al legato in conto di legittima.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla parte disponibile.
Quanto al rimedio generale di carattere processuale previsto dall'articolo 524 cc è opportuno precisare che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti
Ed ecco quindi che i creditori richiamati nell'articolo 557 cc. avrebbero diritto altresì ad esperire l'azione surrogatoria, prevista e disciplinata dall'art. 2900 c.c., che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale secondo cui il creditore (surrogante) può sostituirsi al debitore (surrogato) nell'esercizio di diritti che quest'ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere.
Concludiamo la breve disamina, sunto di un lavoro assai complesso, affermando che la successione particolare dell'azienda farmacia tramite legato, sia esso in conto di legittima che in sostituzione della stessa, si offre come banco di confronto e di scontro per tutte le parti in fase di successione.
Avv. Aldo Lucarelli
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